§ 2.11.35 - L.R. 10 aprile 2012, n. 8.
Modifica all'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9, "Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise"


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:10/04/2012
Numero:8


Sommario
Art. 1. 1. All'articolo 18 della Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 9, "Norme per l'Esercizio del Turismo Rurale in Molise", è aggiunto il seguente comma
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise


§ 2.11.35 - L.R. 10 aprile 2012, n. 8.

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9, "Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise"

(B.U. 16 aprile 2012, n. 8)

 

Art. 1.

1. All'articolo 18 della Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 9, "Norme per l'Esercizio del Turismo Rurale in Molise", è aggiunto il seguente comma:

 

"1-bis. Le ditte già ammesse a finanziamento nell'ambito della Tipologia "C" - Turismo Rurale -, ai sensi del Bando regionale "Interventi di ristrutturazione degli immobili per fini turistici-ricettivi" approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2009, n. 583, e pubblicato nel B.U.R.M. del 16 giugno 2009, n. 13, restano soggette, relativamente ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), e dall'articolo 4, comma 3, della presente legge, alla disciplina della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19."

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.