Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.3 assistenza sociale |
Data: | 10/05/2012 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1) |
§ 2.3.88 - L.R. 10 maggio 2012, n. 9.
Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, recante obiettivi del centro regionale per le adozioni internazionali.
(B.U. 14 maggio 2012, n. 31)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 31 della
1. All’articolo 31 della
“3 bis. Il Centro regionale per le adozioni internazionali, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei requisiti dell’articolo 39-ter della
a) realizzazione di progetti propri o partecipazione a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi progetti a distanza finalizzati a promuovere l’interscambio e la cooperazione tra i soggetti che operano nel settore dell’adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, per consentire la loro permanenza nelle famiglie di origine;
b) promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore, con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della
c) organizzazione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale;
d) sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore delle adozioni, anche in raccordo con i tribunali per i minorenni, e, in tale ambito, segnalazione al Centro regionale per le adozioni internazionali sul funzionamento delle strutture e dei servizi attivi nel territorio;
e) promozione, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, di protocolli operativi o convenzioni fra enti autorizzati e servizi territoriali anche con il diretto coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico-funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione degli scopi del Centro regionale per le adozioni internazionali.
3 ter. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.