Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 30/05/2012 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26) |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.2.27 - L.R. 30 maggio 2012, n. 16.
Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata Stazione Unica Appaltante e disciplina della trasparenza in materia di appalti di lavori, servizi e forniture).
(B.U. 1 giugno 2012, n. 10 - S.S. 6 giugno 2012, n. 3)
Art. 1. (Modifica alla
1. Dopo l'articolo 12 della
«Art. 12 bis. (Clausola sociale)
1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per appalti di servizi, l'utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti, garantendo, altresì, le condizioni economiche e contrattuali già in essere. Tale norma si applica anche agli enti sub-regionali, agli enti locali che utilizzano i fondi regionali e comunitari o che esercitano le deleghe della Regione.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati e non si applicano ai dirigenti e al personale che esercitano i poteri direttivi.»
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.