§ 5.1.104 - L.R. 30 maggio 2012, n. 18.
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 10 febbraio 2012.
(B.U. 1 giugno 2012, n. 10 - S.S. 6 giugno 2012, n. 3)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2, l.r. 7/2012)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7/2012 è sostituito dal seguente:
«1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, dopo le parole "articoli 4 e 5" è inserito il periodo "per i quali è ammessa la modifica della sagoma plano-volumetrica dell'edificio necessaria per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti».
2. Il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7/2012 è sostituito dal seguente:
«All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n.21, è aggiunto il seguente comma: 3. Gli interventi previsti dalla presente legge regionale possono essere realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, nonché in deroga alle misure di salvaguardia definite all'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 s.m. e i., fatte salve le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente ed in particolare:»
Art. 2. (Modifiche all'articolo 4, l.r. 7/2012)
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7/2012 è sostituita dalla seguente:
«b) su edifici ubicati in aree urbanizzate, previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera h), nonché su aree agricole, in deroga agli strumenti urbanistici per ciò che concerne le distanze minime e le altezze massime, nel rispetto del d.m. 1444/68, del d.p.r. 380/01 s.m. e i. nonché del codice civile. Nel calcolo delle distanze minime e delle altezze massime si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del d.lgs. n. 115/08 così come modificato dal d.lgs. n. 56/10, con le esclusioni nel medesimo riportate».
2. Il numero 6, della lettera h, del comma 3, dell'articolo 4 della legge regionale n. 7/2012 è abrogato.
Art. 3. Modifica all'articolo 5, l.r. 7/2012)
1. La lettera c), comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 7/2012 è sostituita dalla seguente:
«c) su edifici ubicati in aree urbanizzate, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) nonché su aree agricole, in deroga agli strumenti urbanistici per ciò che concerne le distanze minime e le altezze massime, nel rispetto del d.m. 1444/68, del d.p.r. 380/01 s.m. e i, nonché del codice civile.»
Art. 4. (Modifiche all'articolo 6 l.r. 7/2012)
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/2012 è sostituito dal seguente:
«Il comma 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente: 3. In deroga a quanto previsto alla lettera a) del comma 2, gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, di cui agli articoli 35 della legge n. 47/1985, 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. In ogni caso il titolo abilitativo in sanatoria deve essere rilasciato prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge. Nel caso di interventi realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato rilasciato il titolo abitativo edilizio in sanatoria, gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere effettuati soltanto se l'edificio sanato sia stato ultimato ed a condizione che l'intervento sia coerente con le caratteristiche tipologiche, stilistiche ed architettoniche del manufatto già esistente.»
2. La lettera a), comma 6, dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/2012 è sostituita dalla seguente:
«a) per gli interventi straordinari di ampliamento di cui all'articolo 4, le superfici, per le quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia straordinaria prevista nella legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nonché nella legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e nel decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono computabili ai fini della determinazione della superficie e volumetria complessiva esistente, anche nel caso di edifici interamente abusivi. In ogni caso la sanatoria edilizia deve essere rilasciata prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge;»
3. Alla lettera b), comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/2012 le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono abrogate.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.