§ 1.2.59 - L.R. 26 aprile 2012, n. 7.
Modifiche all’art. 1, comma 2 ed all’art. 11 della l.r. 38/2002, così come aggiornata dalla l.r. 20/2010


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:26/04/2012
Numero:7


Sommario
Art. 1. 1. All’art. 2 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è aggiunto il seguente comma
Art. 2. 1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 1.2.59 - L.R. 26 aprile 2012, n. 7.

Modifiche all’art. 1, comma 2 ed all’art. 11 della l.r. 38/2002, così come aggiornata dalla l.r. 20/2010

(B.U. 1 maggio 2012, n. 13)

 

Art. 1.

1. All’art. 2 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è aggiunto il seguente comma:

“3. Nel caso in cui il Consigliere Regionale, nel corso del suo mandato, venga eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, la corresponsione dell’indennità e di quanto previsto dalla L.R. n. 8/98 in quota parte per il Consigliere Regionale verrà immediatamente sospesa dal momento della proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio Giudiziario Competente.

Laddove - nei termini di legge - il Consigliere Regionale eletto dovesse optare per tale carica consiliare, allo stesso verrà corrisposta nuovamente l’indennità, nonché le ulteriori somme previste dalla presente legge e dalla L.R. n. 8/98, sempre legate alla funzione svolta, non percepite durante il periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.”

 

     Art. 2.

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.