§ 4.4.239 - L.R. 29 marzo 2012, n. 14.
Modifiche alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale Regionale "Sirente-Velino") e alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/03/2012
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 42/2011)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 5 della l.r. 42/2011)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 9 della l.r. 42/2011)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 17 della l.r. 42/2011)
Art. 5.  (Modifica alla l.r. 40/2011)
Art. 6.  (Norma finanziaria)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.239 - L.R. 29 marzo 2012, n. 14.

Modifiche alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale Regionale "Sirente-Velino") e alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL.PP.)

(B.U. 30 marzo 2012, n. 17)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 42/2011)

1. Il comma 9 dell'articolo 3 della l.r. 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) è sostituito dal seguente:

"9. All'insediamento del Consiglio direttivo provvede il componente della Giunta regionale preposto al settore, previa convocazione del Consigliere anziano da effettuare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'insediamento. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, il Consiglio direttivo ha la durata di cinque anni e ai propri membri non si applica il limite di mandati di cui al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 38/1996. Il Consiglio resta in carica in regime di prorogatio fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo."

 

2. Al comma 11 dell’articolo 3 della l.r. 42/2011 dopo le parole "art. 5 del D.L. 78/2010" sono aggiunte le parole "e comunque dalla normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica".

 

3. Al comma 18 dell’articolo 3 della l.r. 42/2011 le parole da "ai sensi" fino a D.L. 78/2010" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del D.L. 78/2010 e comunque nel rispetto della normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica".

 

4. Al comma 22 dell’articolo 3 della l.r. 42/2011 dopo le parole "art. 5 del D.L. 78/2010" sono aggiunte le parole "e comunque nel rispetto della normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica".

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 42/2011)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della L.R. 42/2011 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il Piano del parco ha valore di Piano territoriale regionale e sostituisce, secondo le modalità di cui al comma 2, le norme difformi dei piani urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesistico di cui all’articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137)."

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 9 della l.r. 42/2011)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della L.R. 42/2011 le parole "in attesa dell’approvazione" sono sostituite dalle parole "anche se difformi dalle previsioni".

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 17 della l.r. 42/2011)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 42/2011 è sostituito dal seguente:

 

"1. E' abrogata la legge regionale 7 marzo 2000, n. 23 (Parco naturale regionale «Sirente-Velino»: adeguamento alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38 e revisione dei confini)."

 

     Art. 5. (Modifica alla l.r. 40/2011)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 40/2011 (Norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione LL. PP.) prima delle parole "il comitato esercita" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dall’articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.

 

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 40/2011 dopo le parole "milione di euro" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall’articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche".

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

1. L’applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.