§ 4.2.77 - L.R. 19 giugno 2012, n. 28.
Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:19/06/2012
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’art. 3 della l.r. 7/2010)
Art. 2.  (Abrogazione dell’art. 19 della l.r. 7/2010)
Art. 3.  (Integrazione alla l.r. 2/2008)
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 4.2.77 - L.R. 19 giugno 2012, n. 28.

Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale).

(B.U. 29 giugno 2012, n. 36)

 

Art. 1. (Modifica all’art. 3 della l.r. 7/2010)

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) le parole “ad eccezione delle opere di cui all’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387” sono soppresse.

 

     Art. 2. (Abrogazione dell’art. 19 della l.r. 7/2010)

1. L’articolo 19 della l.r. 7/2010 è abrogato.

 

     Art. 3. (Integrazione alla l.r. 2/2008) [1]

1. Dopo l'art. 1 della L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) è inserito il seguente:

 

«Art. 1 bis. (Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1 nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa ai sensi del comma 5 dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327, come integrato dal D.Lgs. 27.12.2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1.

2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1, la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6, dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327.

3. La Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25.9.2007.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 182, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.