§ 3.7.118 - L.R. 5 giugno 2012, n. 22.
Modifica all'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:05/06/2012
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 15 della l.r. 141/1997)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.7.118 - L.R. 5 giugno 2012, n. 22.

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative".

(B.U. 13 giugno 2012, n. 45 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 15 della l.r. 141/1997)

1. La lettera c) bis del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) è sostituita dalla seguente:

 

“c bis) Per l’anno 2012, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell’anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione”.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. L’applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.