§ 3.2.62 - R.R. 30 marzo 2012, n. 1.
Modifiche al regolamento emanato con DPGR 05.08.2004, n. 1/Reg. avente ad oggetto ‘Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:30/03/2012
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 3 del R.R. 5 agosto 2004, n. 1)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.62 - R.R. 30 marzo 2012, n. 1.

Modifiche al regolamento emanato con DPGR 05.08.2004, n. 1/Reg. avente ad oggetto ‘Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica’.

(B.U. 13 aprile 2012, n. 20)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 del R.R. 5 agosto 2004, n. 1)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 05.08.2004, n. 1/Reg. (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica) è sostituito dal seguente:

"2. In caso di morte di un capo di bestiame è necessario allegare alla richiesta di contributo il certificato attestante le cause della morte rilasciato da medico veterinario abilitato o da strutture tecniche sanitarie a tale fine individuate dalla legislazione vigente in materia sanitaria e dai relativi disciplinari applicativi. Il predetto certificato può essere omesso qualora la Struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento accerti e certifichi direttamente la causa del decesso. Al certificato rilasciato da medico veterinario abilitato o da struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento, è allegata documentazione fotografica o altro tipo di documentazione che abbia valore probante. Gli accertamenti sono effettuati senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio della Regione Abruzzo."

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall’entrata in vigore della legge regionale di abrogazione dell’articolo 61 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”.