§ 79.2.1052 - O.P.C.M. 23 gennaio 2012, n. 3999.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:23/01/2012
Numero:3999


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"
Art. 2.      1. Al fine di consentire al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive modificazioni di accelerare le [...]
Art. 3.      1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per Ie maggiori esigenze connesse ai contesti emergenziali in atto sui territorio nazionale il personale, dirigenziale [...]
Art. 4.      1. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 recante l'istituzione del fondo per la prevenzione del [...]


§ 79.2.1052 - O.P.C.M. 23 gennaio 2012, n. 3999.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 28 gennaio 2012, n. 23)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010" e successive modifiche ed integrazioni, nonchè la nota del 26 ottobre 2011 del Presidente della regione Veneto;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2011 recante la proroga dello stato d'emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3648 del 23 gennaio 2008 e la nota del 23 dicembre 2011 del sindaco di Roma - Commissario delegato;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 recante l'istituzione del fondo per la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,

     Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive modificazioni di accelerare le iniziative dirette al superamento dell'emergenza, ancorchè non sia divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, il contratto può essere stipulato in deroga all'articolo 11, commi 8 e 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sotto condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario. L'Amministrazione procedente autorizza la consegna dei lavori in via d'urgenza e chiede l'esecuzione anticipata del contratto non ancora efficace, in deroga all'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

     2. Le deroghe di cui al comma 1 trovano applicazione fino al 31 dicembre 2012.

 

     Art. 3.

     1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per Ie maggiori esigenze connesse ai contesti emergenziali in atto sui territorio nazionale il personale, dirigenziale e non, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2011, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'articolo 22, comma 11, e di cui all'articolo 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro i due anni successivi.

 

     Art. 4.

     1. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 recante l'istituzione del fondo per la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "tre rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti".

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.