Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 24/02/2012 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni |
Art. 2. Modifiche all’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni |
Art. 3. Introduzione dell’articolo 65 quater nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni |
§ 4.4.148 - L.R. 24 febbraio 2012, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni.
(B.U. 28 febbraio 2012, n. 17)
Art. 1. Modifiche all’articolo 5 della
1. La lettera f) del numero 2) del primo comma dell’articolo 5 della
“f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), e c) del
2. Dopo la lettera d) del numero 3) del primo comma dell’articolo 5 della
“d bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del
Art. 2. Modifiche all’articolo 65 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 65 bis della
“1. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall’articolo 133 del
2. Il comma 1 ter dell’articolo 65 bis della
“1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1 bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del
3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 65 bis della
“1 quater. A tal fine i comuni e le province comunicano periodicamente alla Regione i provvedimenti emanati e l’ammontare delle relative sanzioni.”.
Art. 3. Introduzione dell’articolo 65 quater nella
1. Dopo l’articolo 65 ter della
“Art. 65 quater. Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del
a) da euro 130,00 a euro 1.300,00 per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla documentazione amministrativa che abilita all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del
b) da euro 400,00 a euro 4.000,00 per il mancato rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 112 del
c) da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per il mancato rispetto delle disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 112 del
2. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la provincia, che versa semestralmente nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale (upb E0045 “Altre sanzioni amministrative”) i proventi riscossi dopo aver trattenuto una quota del cinquanta per cento da utilizzare nel settore della tutela delle acque.
3. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo in conformità a quanto disposto dall’articolo 136 del