§ 2.14.69 - L.R. 14 novembre 2011, n. 28.
Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:14/11/2011
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 4)
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 5)
Art. 3.  (Modificazione all'articolo 18)
Art. 4.  (Modificazione all'articolo 19)
Art. 5.  (Modificazione all'articolo 22)


§ 2.14.69 - L.R. 14 novembre 2011, n. 28.

Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta).

(B.U. 29 novembre 2011, n. 49)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4

1. Possono ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea:

a) proprietarie degli immobili situati nelle zone di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, residenti nel territorio regionale da almeno otto anni;

b) proprietarie da almeno quindici anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili situati nelle zone di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia stata acquistata per successione a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe la decorrenza del termine quindicennale utile ai fini della concessione del mutuo.".

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 5)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 33/1973, dopo le parole "della spesa documentata di acquisto" sono aggiunte le seguenti "con un limite massimo di euro 100.000".

 

     Art. 3. (Modificazione all'articolo 18)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 33/1973 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modificazione all'articolo 19)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

 

"1. La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni della struttura regionale competente, delibera sull'ammissibilità dei finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi e la durata.".

 

     Art. 5. (Modificazione all'articolo 22)

1. Il comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

 

"6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, il dirigente della struttura regionale competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca delle somme non ancora erogate e il mutuatario, entro cinquantaquattro mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, può, in alternativa, provvedere:

a) al rimborso delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso vigente al momento dell'estinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata di interessi corrisposta;

b) alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo massimo corrispondente alle somme erogate.".