§ 2.3.90 - L.R. 15 novembre 2011, n. 59.
Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:15/11/2011
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 14 del d.l. 78/2010
Art. 2.  Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 16 del d.l. 138/2011
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.3.90 - L.R. 15 novembre 2011, n. 59. [1]

Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria.

(B.U. 23 novembre 2011, n. 55)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

 

Visto l’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.

138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

 

Considerato quanto segue:

1. E’ in corso presso il Consiglio regionale l’iter di approvazione della legge di riforma del sistema delle autonomie locali, con particolare riferimento alla disciplina delle unioni di comuni;

2. In tale fase transitoria è intervenuto il d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, che ha stabilito i limiti demografici sia per le unioni ordinarie dei comuni, modificando la precedente disciplina di cui al d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, sia per le unioni dei comuni con popolazione fino a mille abitanti, conferendo tuttavia alle regioni la facoltà di stabilire limiti demografici diversi, nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l. 138/2011;

3. La Regione, nelle more dell’approvazione della sopra richiamata disciplina di riordino del sistema delle autonomie locali, con la presente legge intende esercitare tale facoltà, fissando un limite demografico minimo diverso da quello indicato dalla normativa statale, sia per le forme associative di comuni di cui all’articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, sia per le unioni di comuni di cui all’articolo 16 del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 14 del d.l. 78/2010

1. Il limite demografico minimo, di cui all’articolo 14, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le aggregazioni cui partecipano i comuni che sono tenuti all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, è fissato in cinquemila abitanti.

 

     Art. 2. Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 16 del d.l. 138/2011

1. Il limite demografico minimo di cui all’articolo 16, comma 6, secondo periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per le unioni di comuni tenuti all’esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici è fissato in mille abitanti. Tale limite può essere inferiore se l’unione non ha continuità territoriale con altri comuni aventi popolazione fino a mille abitanti.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.