§ 2.9.156 - L.R. 3 gennaio 2012, n. 2.
Interventi a sostegno di organismi ed associazioni antiracket riconosciute. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:03/01/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Contributi per le finalità previste dall’articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20
Art. 2.  Modifiche all’art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, in materia di misure di sostegno ad associazioni antiracket
Art. 3.  Norma finale


§ 2.9.156 - L.R. 3 gennaio 2012, n. 2.

Interventi a sostegno di organismi ed associazioni antiracket riconosciute. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

(G.U.R. 13 gennaio 2012, n. 2 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Contributi per le finalità previste dall’articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20

1. Per le finalità previste dall’articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata nell’esercizio finanziario 2011, l’ulteriore spesa di 300 migliaia di euro (U.P.B. 6.2.1.3.5, capitolo 183718), cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 6.2.1.3.1, capitolo 183742, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Modifiche all’art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, in materia di misure di sostegno ad associazioni antiracket

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo la parola “riconosciute” sono aggiunte le parole “e che si siano costituite parte civile”.

 

     Art. 3. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.