Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.6 ambiente |
Data: | 12/03/2012 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60) |
Art. 2. (Proroga del collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) |
Art. 3. (Abrogazione) |
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.6.98 - L.R. 12 marzo 2012, n. 2. [1]
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).
(B.U. 15 marzo 2012, n. 11 - 1° suppl.)
Art. 1. (Modifica all'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'Unione province piemontesi (UPP) in rappresentanza delle province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente.".
Art. 2. (Proroga del collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)
1. Il collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-10582 del 19 gennaio 2009 ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 3. (Abrogazione)
1. L'articolo 6 della
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Abrogata dall'art. 28 della