§ 5.6.98 - L.R. 12 marzo 2012, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:12/03/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60)
Art. 2.  (Proroga del collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)
Art. 3.  (Abrogazione)
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.6.98 - L.R. 12 marzo 2012, n. 2. [1]

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).

(B.U. 15 marzo 2012, n. 11 - 1° suppl.)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, è sostituito dal seguente:

"1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'Unione province piemontesi (UPP) in rappresentanza delle province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente.".

 

     Art. 2. (Proroga del collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)

1. Il collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-10582 del 19 gennaio 2009 ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 60/1995, rimane in carica con pieni poteri, a prescindere dalla sua naturale scadenza, sino al 30 giugno 2012 ovvero fino alla data di nomina del nuovo collegio dei revisori se antecedente.

 

     Art. 3. (Abrogazione)

1. L'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, che ha modificato il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 60/1995, è abrogato.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 26 settembre 2016, n. 18.