Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio |
Data: | 16/11/2011 |
Numero: | 1174 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Sanzioni |
Art. 4. Destinazione delle ammende |
Art. 5. Votazione in seno al Consiglio |
Art. 6. Dialogo economico |
Art. 7. Riesame |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 19.4.152 - Regolamento 16 novembre 2011, n. 1174.
Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro
(G.U.U.E. 23 novembre 2011, n. L 306)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 136, in combinato disposto con l’articolo 121, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea [1],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [3],
considerando quanto segue:
(1) Il quadro della governance economica rafforzata dovrebbe basarsi su un insieme di politiche interconnesse e tra loro coerenti a favore di una crescita e di un’occupazione sostenibili, in particolare su una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione che ponga l’accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno, e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un Semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio, su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi pubblici eccessivi [il patto di stabilità e crescita (PSC)], su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per le discipline di bilancio nazionali, nonché su una rafforzata regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.
(2) La disponibilità di dati statistici affidabili è alla base della sorveglianza degli squilibri macroeconomici. Al fine di assicurare la solidità e l’indipendenza delle statistiche, gli Stati membri dovrebbero garantire l’indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali — in linea con il codice delle statistiche europee di cui al
(3) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all’interno dell’Unione dovrebbe svilupparsi nel contesto degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti in materia di occupazione, così come previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e dovrebbe comportare il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane e sostenibili, nonché una bilancia dei pagamenti anch’essa sostenibile.
(4) L’esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell’unione economica e monetaria evidenziano la necessità di una governance economica rafforzata nell’Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo, nonché su un quadro più solido a livello di Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.
(5) Il conseguimento e il mantenimento di un mercato unico dinamico devono essere considerati parte integrante di un funzionamento corretto e armonioso dell’Unione economica e monetaria.
(6) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per includere un quadro più dettagliato e formale al fine di prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e di aiutare gli Stati membri interessati ad istituire piani correttivi prima che le divergenze si consolidino e che a livello di tendenze economiche e finanziarie si verifichi una svolta duratura in senso eccessivamente negativo. Tale estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe svolgersi in parallelo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.
(7) Per contribuire a correggere tali squilibri macroeconomici, è necessario introdurre a livello legislativo una procedura dettagliata.
(8) È opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafi 3 e 4, TFUE, con norme specifiche per l’individuazione degli squilibri macroeconomici, nonché per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi all’interno dell’Unione. È essenziale che la procedura sia inserita nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale.
(9) Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Nel riconoscere che gli interlocutori del Parlamento europeo nell’ambito del dialogo sono le pertinenti istituzioni dell’Unione e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare ad uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una decisione del Consiglio, che impone la costituzione di un deposito fruttifero ovvero un’ammenda annuale ai sensi del presente regolamento. La partecipazione dello Stato membro a tale scambio di opinioni avviene su base volontaria.
(10) La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche applicabili ai singoli Stati membri, il monitoraggio, le missioni in loco, le raccomandazioni e gli avvertimenti.
(11) L’applicazione del
(12) In caso di inosservanza delle raccomandazioni del Consiglio, il deposito fruttifero o l’ammenda dovrebbero essere imposti fino a quando il Consiglio stabilisca che lo Stato membro ha attuato misure correttive per conformarsi alle sue raccomandazioni.
(13) Inoltre, la reiterata mancata elaborazione, da parte di uno Stato membro, di un piano d’azione correttivo per dare seguito alla raccomandazione del Consiglio dovrebbe altresì, di norma, essere soggetta a un’ammenda annuale, applicabile fino a quando il Consiglio non stabilisca che lo Stato membro in questione abbia elaborato un piano d’azione correttivo che risponda adeguatamente alla sua raccomandazione.
(14) Per garantire parità di trattamento tra gli Stati membri, il deposito fruttifero e l’ammenda dovrebbero essere identici per tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro, e pari allo 0,1 % del prodotto interno lordo (PIL) dello Stato membro interessato nell’anno precedente.
(15) È opportuno che la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali, possa raccomandare di ridurre l’ammontare della sanzione o di annullarla.
(16) La procedura per l’applicazione delle sanzioni agli Stati membri che non adottano misure efficaci per correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi dovrebbe essere concepita in modo tale da far sì che l’applicazione delle sanzioni agli Stati membri interessati rappresenti la regola e non l’eccezione.
(17) Le ammende di cui al presente regolamento dovrebbero costituire altre entrate ai sensi dell’articolo 311 TFUE e dovrebbero essere assegnate ai meccanismi di stabilità ai fini dell’assistenza finanziaria creati dagli Stati membri la cui moneta è l’euro per salvaguardare la stabilità della zona euro.
(18) Al Consiglio dovrebbe essere conferito il potere di adottare decisioni individuali per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In quanto elemento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri condotto in seno al Consiglio, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, TFUE, tali decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle misure adottate dal Consiglio conformemente all’articolo 121 TFUE e al
(19) Dato che il presente regolamento contiene norme generali intese a garantire l’effettiva esecuzione del
(20) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’effettiva esecuzione della correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro, nonché dell’impatto delle politiche economiche nazionali sull’Unione e sull’intera zona euro, e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a garantire l’effettiva correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro.
2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l’euro.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del
Si applica inoltre la seguente definizione:
per "circostanze economiche eccezionali" si intendono le circostanze in cui il superamento del valore di riferimento del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE e del
Art. 3. Sanzioni
1. Su raccomandazione della Commissione, la costituzione di un deposito fruttifero è imposta mediante decisione del Consiglio nel caso in cui quest’ultimo abbia adottato una decisione relativa a misure correttive in conformità all’articolo 10, paragrafo 4, del
2. Su raccomandazione della Commissione, il pagamento di un’ammenda annuale è imposto mediante decisione del Consiglio se:
a) il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nell’ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del
b) il Consiglio adotta due decisioni successive nell’ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi nelle quali constata l’inosservanza dell’articolo 10, paragrafo 4, del
3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si considerano adottate dal Consiglio a meno che quest’ultimo non decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio decide, deliberando a maggioranza qualificata, di modificare la raccomandazione.
4. La Commissione presenta la raccomandazione di decisione del Consiglio entro venti giorni a decorrere dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. L’ammontare del deposito fruttifero o dell’ammenda annuale raccomandati dalla Commissione è pari allo 0,1 % del PIL realizzato nell’anno precedente dallo Stato membro interessato.
6. In deroga al paragrafo 5, la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, può proporre di ridurre o cancellare il deposito fruttifero o l’ammenda annuale.
7. Qualora uno Stato membro abbia costituito un deposito fruttifero o abbia pagato un’ammenda annuale per un determinato anno civile e successivamente il Consiglio concluda, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del
Art. 4. Destinazione delle ammende
Le ammende di cui all’articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell’articolo 311 TFUE e sono assegnate al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Qualora uno Stato membro la cui moneta è l’euro crei un altro meccanismo di stabilità per fornire assistenza finanziaria al fine di salvaguardare la stabilità dell’intera area dell’euro, le predette ammende sono assegnate a tali meccanismi.
Art. 5. Votazione in seno al Consiglio
1. Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto delle misure di cui all’articolo 3 e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.
2. Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma s’intende quella definita a norma dell’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Art. 6. Dialogo economico
Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo a partecipare a una sua riunione per discutere delle decisioni adottate a norma dell’articolo 3.
La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato da tali decisioni di partecipare a uno scambio di opinioni.
Art. 7. Riesame
1. Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del regolamento stesso.
La relazione valuta tra l’altro:
a) l’efficacia del presente regolamento;
b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità del TFUE.
2. Ove opportuno, tale relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.
3. La Commissione invia la relazione e le eventuali proposte di cui è corredata al Parlamento europeo e al Consiglio.
Art. 8. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
[1] GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.
[2] GU C 218 del 23.7.2011, pag. 53.
[3] Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’ 8 novembre 2011.
[4] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
[5] Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[6] Cfr. pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.
[7] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.