§ 2.3.13 - L.R. 12 dicembre 2011, n. 43.
Unione tra i Comuni


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali e polizia locale
Data:12/12/2011
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Limiti demografici)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.13 - L.R. 12 dicembre 2011, n. 43.

Unione tra i Comuni

(B.U. 16 dicembre 2011, n. 23 - S.S. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e in considerazione della specifica conformazione del territorio calabrese, la Regione Calabria, in attuazione delle facoltà accordate rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni nonché dall’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni fissa propri limiti demografici minimi per le unioni di comuni [1].

 

     Art. 2. (Limiti demografici)

1. Le unioni dei comuni di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, sono istituite in modo che la popolazione residente nei rispettivi territori, per come determinata dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sia di norma superiore a 4.000 abitanti [2].

 

2. Per la gestione associata obbligatoria dei Comuni imposta dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non è previsto alcun limite demografico minimo [3].

 

3. Per i Comuni di cui all’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni non è previsto alcun limite demografico minimo [4].

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2012, n. 53.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2012, n. 53.

[3] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2012, n. 53 e così sostituito dall'art. 31 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

[4] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2012, n. 53 e così sostituito dall'art. 31 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.