Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali e polizia locale |
Data: | 12/12/2011 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Limiti demografici) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 2.3.13 - L.R. 12 dicembre 2011, n. 43.
Unione tra i Comuni
(B.U. 16 dicembre 2011, n. 23 - S.S. n. 1)
Art. 1. (Finalità)
1. Al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e in considerazione della specifica conformazione del territorio calabrese, la Regione Calabria, in attuazione delle facoltà accordate rispettivamente dall'articolo 16 del
Art. 2. (Limiti demografici)
1. Le unioni dei comuni di cui all'articolo 16 del
2. Per la gestione associata obbligatoria dei Comuni imposta dal
3. Per i Comuni di cui all’art. 14 del
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma modificato dall'art. 1 della
[4] Comma modificato dall'art. 1 della