§ 79.2.1018 - O.P.C.M. 1 ottobre 2011, n. 3967.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:01/10/2011
Numero:3967


Sommario
Art. 1.      1. Il Prefetto di Foggia - Commissario delegato provvede al compimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative di carattere amministrativo e contabile necessarie alla [...]
Art. 2.      1. Il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è confermato commissario delegato e provvede, in regime ordinario, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le [...]
Art. 3.      1. Per consentire il completamento delle iniziative già avviate dal Commissario delegato - Presidente della Regione Piemonte, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. [...]
Art. 4.      1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a rimborsare le spese sostenute e debitamente documentate dal Comando supporti tattici [...]
Art. 5.      1. All'art. 17, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 è aggiunto il seguente periodo: «La predetta indennità è aumentata nella misura del [...]
Art. 6.      1. Per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di competenza statale diretti alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la riduzione del rischio [...]
Art. 7.      1. Il dott. Vito Amendolara, commissario delegato ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, provvede al completamento, entro e non [...]
Art. 8.      1. Il Presidente della Regione Lombardia è confermato commissario delegato e provvede, in regime ordinario, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 luglio 2012, di tutte le iniziative [...]
Art. 9.      1. Al fine di consentire il completamento in regime ordinario ed in termini di urgenza di tutte le iniziative già programmate e inserite nel quadro degli interventi individuati per il definitivo [...]
Art. 10.      1. Al fine di fornire la necessaria assistenza ai cittadini presenti a New York durante il passaggio dell'uragano Irene, le società di gestione dei sistemi di telefonia mobile sono autorizzate a [...]
Art. 11.      1. Il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso), Soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, provvede alla [...]
Art. 12.      1. Al fine di consentire la conclusione del procedimento amministrativo da parte del Comune di Agnone (Isernia), relativamente ai lavori di consolidamento e sistemazione dei dissesti in atto [...]
Art. 13.      1. Al comma 1 dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, dopo la parola: «trasferirà» sono aggiunte le seguenti: «previo versamento sul [...]


§ 79.2.1018 - O.P.C.M. 1 ottobre 2011, n. 3967.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 11 ottobre 2011, n. 237)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

     Considerato che la citata legge n. 10/2011 ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilità, in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non è stato modificato o integrato dalla citata legge n. 10/2011;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008, n. 3791 del 15 luglio 2009 e n. 3939 del 7 maggio 2011, relative al contesto di criticità nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) connesso alle condizioni di dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alla Strada provinciale 99-bis, nonchè la nota del commissario delegato prot. 398 del 26 luglio 2011;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 e n. 3734 del 16 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè la nota del Presidente della Regione autonoma della Sardegna in data 13 luglio 2011;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3916 del 30 dicembre 2010, nonchè la nota del 2 agosto 2011 della Regione Piemonte;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" e la nota del Prefetto di Messina in data 27 aprile 2011;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto a dettare i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica, ed in particolare l'art. 1 della citata ordinanza che al comma 3, lettera b), ed al comma 4 prevede che ciascuna amministrazione dello Stato trasmetta al Dipartimento della protezione civile un ulteriore piano degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 2004;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011, nonchè la nota del commissario delegato per l'emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe in data 15 giugno 2011;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3867 del 20 aprile 2010 e n. 3878 del 13 maggio 2010, recanti disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco, nonchè le note del Presidente della Regione Lombardia - Commissario delegato in data 16 giugno e 12 settembre 2010;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 26 settembre 2007, e successive modificazioni, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007» e la richiesta in data 11 agosto 2011 del Commissario delegato;

     Considerato che, al fine di fornire ai cittadini presenti a New York durante il passaggio dell'uragano Irene, la necessaria assistenza, il Ministero degli affari esteri, con nota del 6 settembre 2011, ha ravvisato la necessità di comunicare ai connazionali presenti nella città alcune informazioni utili ed i numeri dedicati del Consolato generale di New York cui rivolgersi 24 ore su 24 per segnalare eventuali situazioni di pericolo o di emergenza;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3839 del 12 gennaio 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonchè la nota del sindaco del Comune di San Giuliano di Puglia in data 14 settembre 2011;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3465 del 6 ottobre 2005, recante: «Revoca della complessiva somma di euro 23.035.039,61 concessa per interventi connessi a calamità naturali», con cui, tra l'altro, è stata revocata al Comune di Agnone, in provincia di Isernia, la somma di euro 44.874,90;

     Considerato che si rende necessario riassegnare al citato Comune di Agnone il predetto importo di euro 44.874,90 per consentire la conclusione del procedimento amministrativo, relativamente ai lavori di consolidamento e sistemazione dei dissesti in atto nella frazione di Villacanale - 3° stralcio esecutivo - realizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991;

     Visti l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, la nota del 6 luglio 2011 della Regione siciliana, la nota del 18 agosto 2011 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e la nota n. 0095885 in data 8 settembre 2011 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Sulla proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il Prefetto di Foggia - Commissario delegato provvede al compimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative di carattere amministrativo e contabile necessarie alla chiusura della gestione commissariale di cui all'ordinanza n. 3594 di cui al comma 1.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della contabilità speciale n. 3325 istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Per gli adempimenti da porre in essere ai sensi del comma 1 non è riconosciuto alcun compenso a favore del commissario delegato e del personale operante presso la struttura commissariale.

 

     Art. 2.

     1. Il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è confermato commissario delegato e provvede, in regime ordinario, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative di carattere amministrativo e contabile necessarie per la chiusura delle gestioni commissariali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 e n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento dei contesti di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi delle citate ordinanze.

 

     Art. 3.

     1. Per consentire il completamento delle iniziative già avviate dal Commissario delegato - Presidente della Regione Piemonte, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, il termine previsto dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 è prorogato al 30 aprile 2012, limitatamente all'utilizzo della contabilità speciale n. 5234.

 

     Art. 4.

     1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a rimborsare le spese sostenute e debitamente documentate dal Comando supporti tattici «Aosta» di Messina, ammontanti a 911,00 euro, intervenuto per fronteggiare l'emergenza incendi boschivi nell'agosto 2007 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007.

 

     Art. 5.

     1. All'art. 17, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 è aggiunto il seguente periodo: «La predetta indennità è aumentata nella misura del 100% in caso di impiego in giorni festivi, prefestivi ovvero in orario notturno.».

 

     Art. 6.

     1. Per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di competenza statale diretti alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la riduzione del rischio sismico, il termine fissato dall'art. 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 è prorogato al 31 dicembre 2011.

 

     Art. 7.

     1. Il dott. Vito Amendolara, commissario delegato ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, provvede al completamento, entro e non oltre il 30 giugno 2012, di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie al definitivo superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.

 

     Art. 8.

     1. Il Presidente della Regione Lombardia è confermato commissario delegato e provvede, in regime ordinario, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 luglio 2012, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3878 del 13 maggio 2010, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità di cui trattasi, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi della citata ordinanza.

 

     Art. 9.

     1. Al fine di consentire il completamento in regime ordinario ed in termini di urgenza di tutte le iniziative già programmate e inserite nel quadro degli interventi individuati per il definitivo superamento della situazione di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 26 settembre 2007, e successive modificazioni, l'ing. Mariano Carraro è confermato commissario delegato fino al 31 dicembre 2012.

     2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, provvede utilizzando le risorse finanziarie già destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, anche mediante il trasferimento dei fondi ai soggetti già individuati con provvedimenti commissariali, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi della citata ordinanza, e trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della medesima ordinanza, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, ivi compresi quelli posti in essere dai soggetti beneficiari delle risorse di cui sopra.

     3. Per l'espletamento delle attività di competenza, il commissario delegato, al fine di garantire la migliore efficacia dell'azione commissariale, proroga o rinnova i contratti relativi al personale operante o che ha già operato presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza citata, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

     4. Il commissario delegato, al termine di cui al comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti delle giacenze finanziarie residuali, da iscrivere in appositi capitoli di spesa da istituire nei rispettivi bilanci, e della documentazione amministrativa e contabile, nonchè alla rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le modalità ivi previste.

     5. Il commissario delegato, al termine di cui al comma 1, provvede altresì alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale descrivente l'attività svolta, corredata del rendiconto delle spese sostenute e del programma di trasferimento alle amministrazioni e agli enti ordinariamente competenti delle risorse finanziarie residuali, di cui al comma 4. Il commissario delegato individua, in seno alla struttura regionale, l'ufficio deputato a garantire, attraverso resoconti annuali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, il monitoraggio degli interventi trasferiti, ai sensi del presente articolo, corredato di un rendiconto circa l'effettivo e corretto utilizzo, in termini di efficacia ed efficienza, dei fondi derivanti direttamente dal Bilancio dello Stato o da mutui accesi con finanziamenti statali.

 

     Art. 10.

     1. Al fine di fornire la necessaria assistenza ai cittadini presenti a New York durante il passaggio dell'uragano Irene, le società di gestione dei sistemi di telefonia mobile sono autorizzate a fornire al Ministero degli affari esteri, ed in coordinamento con il medesimo, il numero complessivo delle presenze italiane nella città di New York durante il passaggio del predetto uragano. Le medesime società provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze dl telefonia mobile di rispettiva competenza, che risultino presenti nel territorio interessato, appositi messaggi recanti informazioni delle Autorità locali sulle condizioni meteorologiche e sulle eventuali precauzioni da adottare, nonchè l'indicazione dei numeri dedicati del Consolato generale di New York, cui rivolgersi 24 ore su 24 al verificarsi si situazioni di pericolo o di emergenza.

 

     Art. 11.

     1. Il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso), Soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, provvede alla restituzione al Dipartimento della protezione civile, mediante versamento sul c/c infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, della somma di euro 388.555,31 per la successiva riassegnazione della medesima sulla contabilità speciale n. 5456 intestata al provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise, soggetto attuatore per il completamento degli interventi di ricostruzione post-sisma nel territorio della provincia di Campobasso ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3880 del 3 giugno 2010.

 

     Art. 12.

     1. Al fine di consentire la conclusione del procedimento amministrativo da parte del Comune di Agnone (Isernia), relativamente ai lavori di consolidamento e sistemazione dei dissesti in atto nella frazione di Villacanale - 3° stralcio esecutivo - realizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991, è riassegnata al predetto comune la somma di euro 44.874,90.

     2. La somma di cui al comma 1 è utilizzata per il pagamento delle spese tecniche calcolate con le modalità stabilite dal Dipartimento della protezione civile. Ogni ulteriore economia che risulterà dalla conclusione del procedimento dovrà essere restituita al medesimo dipartimento.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del fondo della protezione civile.

 

     Art. 13.

     1. Al comma 1 dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, dopo la parola: «trasferirà» sono aggiunte le seguenti: «previo versamento sul c/c infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

     2. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516 del 28 aprile 2006, limitatamente allo scalo vecchio di Linosa, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004, e successive modificazioni, è autorizzato a versare sul c/c infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la somma di euro 1.260.000,00 per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 5642 aperta ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.