§ 71.2.198 - L. 31 ottobre 2011, n. 187.
Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:31/10/2011
Numero:187


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 71.2.198 - L. 31 ottobre 2011, n. 187.

Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

(G.U. 16 novembre 2011, n. 267)

 

     Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.