Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.18 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 04/12/2001 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio dell'opzione). |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1999). |
Art. 3. (Modifica all'articolo 34 della l.r. 7/1999). |
Art. 4. (Modifica all'articolo 35 della l.r. 7/1999). |
Art. 5. (Norma transitoria). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.18.120 – L.R. 4 dicembre 2001, n. 37. [1]
Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.
(B.U. 27 dicembre 2001, n. 58).
Art. 1. (Esercizio dell'opzione). [2]
1. Le disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, della
2. Il personale di cui al comma 1 deve esercitare l’opzione per il trasferimento nell’organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2002. L’inquadramento è subordinato all’assenso dell’Amministrazione statale di provenienza, alla disponibilità di posti in organico ed al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.
Art. 2. (Modifiche all'articolo 16 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della
(Omissis).
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della
(Omissis).
3. Il comma 4 dell'articolo 16 della
(Omissis).
Art. 3. (Modifica all'articolo 34 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della
(Omissis).
Art. 4. (Modifica all'articolo 35 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della
(Omissis).
Art. 5. (Norma transitoria).
1. La disposizione di cui al comma 3 bis dell'articolo 35 della
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 110 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della