§ 6.4.47 - L.R. 26 settembre 2011, n. 6.
Modifica della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 “Attuazione della direttiva n. 89/646 di data 15 dicembre 1989 del Consiglio delle Comunità [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:26/09/2011
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1.


§ 6.4.47 - L.R. 26 settembre 2011, n. 6.

Modifica della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 “Attuazione della direttiva n. 89/646 di data 15 dicembre 1989 del Consiglio delle Comunità Europee relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della Direttiva n. 77/780/CEE del 12 dicembre 1977”.

(B.U. 4 ottobre 2011, n. 40)

 

Art. 1. Modifica della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1.

1. Nella lettera a) del comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 le parole: “, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo” sono sostituite dalle parole: “o a liquidazione coatta amministrativa”.

 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2000, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. Nei confronti del solo sindaco, l'impedimento di cui alla lettera a) del comma 1 non opera nel caso in cui il consiglio di amministrazione valuti sulla base di adeguati elementi e secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. In ogni caso l'impedimento è operante qualora, in relazione alla crisi dell'impresa, siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario o finanziario, condanne con sentenze anche provvisoriamente esecutive al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile, provvedimenti ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile.

2-ter. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i sindaci sono tenuti a darne comunicazione tempestivamente all'azienda di credito presso la quale svolgono funzioni di controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 2-bis, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. Il consiglio di amministrazione assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi da parte dell'interessato.”.