§ 5.2.104 - L.R. 26 settembre 2011, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:26/09/2011
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Cessione di patrimonio a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 2.  Integrazione in materia di incarichi.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.2.104 - L.R. 26 settembre 2011, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende pubbliche di servizi alla persona”.

(B.U. 4 ottobre 2011, n. 40)

 

Art. 1. Cessione di patrimonio a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona [APSP].

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:

“3-bis. Gli enti pubblici, sul cui ordinamento la Regione ha competenza legislativa, che presentano la domanda ai sensi del comma 1 possono, a titolo gratuito, cedere la proprietà dei propri beni o costituire sugli stessi diritti reali di godimento a favore dell'azienda, allo scopo di dotare l'azienda stessa del patrimonio richiesto dal comma 3. Ai fini della valutazione della consistenza del patrimonio, l'impegno a cedere o a costituire diritti reali di godimento deve risultare dalla deliberazione di costituzione dell'azienda. Per gli enti pubblici il cui territorio ricade nel bacino di utenza dell'azienda, la cessione o la costituzione di diritti reali di godimento possono essere effettuate anche a favore di aziende già istituite. In caso di estinzione dell'azienda, il patrimonio ceduto ai sensi del presente comma torna in proprietà all'ente pubblico che l'ha ceduto con il vincolo di destinazione di cui all'articolo 15, comma 2.”.

 

     Art. 2. Integrazione in materia di incarichi.

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 7/2005 e successive modifiche viene aggiunto il seguente periodo: “o al rimborso alle amministrazioni stesse degli oneri sostenuti per l'attività di collaborazione svolta.”.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche.

1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 7/2005 e successive modifiche, le parole: “alle organizzazioni di volontariato” sono sostituite dalle parole: “agli organismi di cui al comma 3”.

2. Al comma 7 dell'articolo 38 della legge regionale n. 7/2005 e successive modifiche, le parole: “alle organizzazioni in cui il volontariato si articola” sono sostituite dalle parole: “agli organismi di cui al comma 3” e le parole: “le organizzazioni stesse” sono sostituite dalle parole: “gli organismi stessi”.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.