§ 1.10.97 - L.R. 4 agosto 2011, n. 17.
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:04/08/2011
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16)
Art. 3.  (Decorrenza degli effetti)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 1.10.97 - L.R. 4 agosto 2011, n. 17. [1]

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari

(B.U. 16 agosto 2011, n. 22)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15) [2]

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e sue successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "6. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale e quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle segreterie, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al medesimo personale, nel caso di attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, ove sia titolare di retribuzione inferiore, spetta un trattamento giuridico, economico ed indennitario che non sia inferiore a quello previsto per la categoria economica D3. Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per la differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale.".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16)

1. All'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 3. (Decorrenza degli effetti) [3]

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale che, a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 19 ottobre 2012, n. 24.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 213, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 213, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.