§ 3.11.65 - L.R. 26 settembre 2011, n. 16.
Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007 n. 3 'Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:26/09/2011
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Piano di cattura dei richiami vivi)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 3.11.65 - L.R. 26 settembre 2011, n. 16. [1]

Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007 n. 3 'Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi'

(B.U. 29 settembre 2011, n. 39 suppl.)

 

Art. 1. (Piano di cattura dei richiami vivi)

1. Per la stagione venatoria 2011/2012 è approvato il piano di cattura dei richiami vivi così come riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Allegato A (articolo 1, comma 1)

 

Piano di cattura dei richiami vivi, per la stagione venatoria 2011/2012, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)

 

Provincia

n. impianti oriz.

n. impianti vert.

Allodola

Cesena

Merlo

Tordo bottaccio

Tordo sassello

Totale uccelli

Brescia

1

24

783

4.305

1.498

9.804

3.222

19.612

Bergamo

1

26

538

3.336

1.135

9.320

3.163

17.492

Como

0

2

0

449

800

362

522

2.133

Varese

0

1

0

237

140

431

400

1.208

Milano

0

1

0

80

70

60

50

260

Monza e Brianza

0

1

0

134

80

206

136

556

Mantova

1

1

95

146

47

130

135

553

Lecco (Sondrio)

1

3

231

1.168

1.665

917

1.205

5.186

Totale

4

59

1.647

9.855

5.435

21.230

8.833

47.000

 

Il predetto piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 è definito in base ai dati di seguito esposti, previa puntuale indicazione delle circostanze di tempo e di luogo indicate per ogni impianto, nonché di mezzi e metodi di cattura (reti mist-nets) espressamente precisati negli atti autorizzativi, con particolare riferimento al sistema di controllo e al monitoraggio per il rispetto dei quantitativi catturabili per ogni specie autorizzata.

La legge 157/1992 prevede all’articolo 4, comma 3, che: “l’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività” .

La Regione Lombardia conta oltre 80.500 cacciatori, di cui (dato 2010/2011) 15.362 svolgono la caccia nei confronti della selvaggina migratoria da appostamento fisso e in difetto 10.500 circa da appostamento temporaneo.

L’articolo 26 della l.r. 26/1993 consente ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento fisso l’utilizzazione di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità per ogni specie fino ad un massimo complessivo di 40 unità e per i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo consente l’utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità.

A fronte del numero dei cacciatori che esercitano la caccia alla selvaggina migratoria (25.862), il patrimonio dei richiami di cui all’articolo 26 della l.r. 26/1993è ipoteticamente calcolabile in almeno 700.000 esemplari; secondo i dati (2011) forniti dalle province tale patrimonio ammonta invece a 340.870 unità di cui 163.011 di cattura e 177.859 di allevamento.

Le tecniche di allevamento dei richiami non consentono ad oggi di soddisfare l’intero fabbisogno dei cacciatori lombardi: infatti secondo il dato FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) nel 2009 la produttività si è attestata a 25.279 esemplari, nonostante la Regione negli ultimi anni abbia stanziato somme rilevanti per incentivare gli allevamenti al fine di tendere al raggiungimento della piena autonomia di produzione di richiami vivi. Di conseguenza oggettivamente l’allevamento non rappresenta al momento una soluzione alternativa soddisfacente alle catture rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi.

In merito ai requisiti e alle condizioni richieste dalla direttiva 2009/147/CEE e l’allegato D della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 nonché la l.r. 5 febbraio 2007, n. 3, che disciplinano la cattura di uccelli da richiamo, rinviano espressamente, per la loro applicazione, sia all’articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE che agli articoli 4 e 19 bis della legge 157/1992.

In merito alla inesistenza di valide soluzioni alternative si evidenzia che Regione Lombardia, nel tentativo di fornire il massimo sostegno possibile alla produzione di richiami vivi attraverso gli allevamenti, finanzia attività a supporto dell’allevamento in cattività delle specie utilizzate come richiami in Lombardia. Dai dati in possesso della Regione emerge che, attualmente, gli allevamenti presenti sul territorio regionale non sono in grado di soddisfare le richieste dei richiami da parte dei cacciatori e che, pertanto, l’unica soluzione perseguibile, per quanto da accompagnarsi con la riproduzione in cattività, pare essere quella della cattura di esemplari viventi allo stato naturale.

In merito alla sussistenza delle condizioni rigidamente controllate, è opportuno segnalare che tali parametri sono stati osservati dalla Regione mediante l’individuazione delle specie catturabili, dei quantitativi per singola specie e complessivi (tramite la presente legge), dei periodi di cattura (articolo 2, comma 2, l.r. 3/2007), dei soggetti autorizzati alla cattura (articolo 2, l.r. 3/2007 e allegato D della l.r. 26/1993), nonché tramite controlli effettuati dagli organi di vigilanza sull’attività venatoria (articolo 3, l.r. 3/2007).

In merito alla selettività dei metodi di cattura, si rileva che le reti vengono impiegate secondo le modalità indicate dall’ISPRA sin dal 13 agosto 1992 con la circolare n. 4598/T-A62 e riprese dalla circolare del MIRAAF (ora MIPAF) n. 31502 del 22 novembre 1996, a garanzia della loro selettività. La selettività delle reti, quali mezzi di cattura, è stata ulteriormente confermata dall’ISPRA nel documento tecnico (norme generali per l’attivazione e la gestione degli impianti di cattura di uccelli a fine di richiamo) del 15 aprile 1998. Le specie non catturabili, accidentalmente prese nelle reti, devono essere immediatamente liberate. Gli impianti di cattura, inoltre, sono gestiti da operatori abilitati e qualificati idonei dall’ISPRA e vengono autorizzati dalle singole province, titolari di tale attività ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.

In materia di controlli sono previste sanzioni penali e amministrative, in base alla normativa statale regionale, per chi viola le disposizioni in materia di cattura dei richiami vivi.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.