Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 11/11/2011 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1996 |
Art. 2. Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996 |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1996 |
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 1996 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996 |
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1996 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996 |
§ 3.3.29 - L.R. 11 novembre 2011, n. 15.
Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352)
(B.U. 11 novembre 2011, n. 166)
Art. 1. Modifica all'articolo 4 della
1 Al comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 2. Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
"Art. 15
Vendita di funghi freschi spontanei
1. Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività.
2. La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale all'identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità.
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso alla SCIA dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
4. Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.".
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
"Art. 16
Vendita di funghi freschi coltivati
1. Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non è richiesta la presentazione della SCIA.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 17 della
1. Al comma 1 dell'articolo 17 ed in ogni altra successiva ricorrenza della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della
"1 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del
1 ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del
3. Al comma 2 dell'articolo 17 della
4. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della
"d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione del numero di iscrizione al Registro nazionale o regionale. Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.".
5. Al comma 3 dell'articolo 17 della
6. Al comma 5 dell'articolo 17 della
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
"Art. 18
Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
1. I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi secchi di cui all'articolo 5 del
2. Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la presentazione della SCIA.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 5 del
Art. 7. Modifiche all'articolo 22 della
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della
"6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle conoscenze scientifiche e sanitarie.".