Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 11/10/2011 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 |
Art. 2. Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) |
Art. 3. Modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della [...] |
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza |
§ 1.2.27 - L.R. 11 ottobre 2011, n. 16.
Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)”.
(B.U. 17 ottobre 2011, n. 65)
Art. 1. Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007) [1]
1. All’articolo 9, della
“5. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, per i quali, nelle more dell’approvazione della legge regionale organica di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri regionali, si applicano le disposizioni della
Art. 2. Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della
1. All’articolo 9, comma 1, della
Art. 3. Modifica ed integrazione dell’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
a) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente “c) nei casi previsti dall’articolo 9 della
b) al comma 3 le parole “e per la conseguente proclamazione del supplente, ai sensi dell’articolo 16 bis della
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.