Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 08/11/2011 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 33 della L.R. 15/2002 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 4.4.233 - L.R. 8 novembre 2011, n. 37.
Modifica alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15: Disciplina delle acque minerali e termali.
(B.U. 10 novembre 2011, n. 71 Speciale)
Art. 1. Modifica all’articolo 33 della
1. Il comma 5 decies dell’articolo 33 della
"5 decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in € 100.000,00 annui. Al fine di dotare la Direzione regionale competente in materia della strumentazione e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse alle disposizioni di cui alla presente legge, i proventi dell’anno 2011 sono destinati prioritariamente all’acquisto di automezzi ed attrezzature ed agli oneri connessi alla predisposizione del "Piano regionale delle acque minerali e termali" di cui all’art. 7. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta in apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione, è destinata all’amministrazione comunale nella quale è sita la concessione, e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento di Giunta regionale.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.