§ 4.4.233 - L.R. 8 novembre 2011, n. 37.
Modifica alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15: Disciplina delle acque minerali e termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:08/11/2011
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 33 della L.R. 15/2002
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 4.4.233 - L.R. 8 novembre 2011, n. 37.

Modifica alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15: Disciplina delle acque minerali e termali.

(B.U. 10 novembre 2011, n. 71 Speciale)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 33 della L.R. 15/2002

1. Il comma 5 decies dell’articolo 33 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) è sostituito dal seguente:

 

"5 decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in € 100.000,00 annui. Al fine di dotare la Direzione regionale competente in materia della strumentazione e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse alle disposizioni di cui alla presente legge, i proventi dell’anno 2011 sono destinati prioritariamente all’acquisto di automezzi ed attrezzature ed agli oneri connessi alla predisposizione del "Piano regionale delle acque minerali e termali" di cui all’art. 7. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta in apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione, è destinata all’amministrazione comunale nella quale è sita la concessione, e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento di Giunta regionale.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.