§ 1.2.65 - L.R. 23 agosto 2011, n. 34.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9.5.2001, n. 18 "Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia ed organizzazione".


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:23/08/2011
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.2.65 - L.R. 23 agosto 2011, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9.5.2001, n. 18 "Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia ed organizzazione".

(B.U. 31 agosto 2011, n. 54 Speciale)

 

Art. 1. Finalità

1. Al comma 5 dell’articolo 6, della L.R. 18/2001, dopo le parole "del Consiglio o della Giunta" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di un Ente strumentale della Regione e interamente finanziato dalla stessa".

2. Al comma 1, lettera c) dell’art. 8 della L.R. 18/2001, la parola "strutturali" è sostituita da "strumentali"

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.