Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 17/10/2005 |
Numero: | 1777 |
§ 9.4.51 - Regolamento 17 ottobre 2005, n. 1777. [1]
Regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
(G.U.U.E. 29 ottobre 2005, n. L 288).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Per realizzare lo scopo fondamentale di garantire l’applicazione uniforme dell’attuale sistema di imposta sul valore aggiunto è necessario stabilire disposizioni di applicazione della
(3) Tali disposizioni di applicazione contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione e mirano ad introdurre un trattamento uniforme in tutto il territorio della Comunità solamente in relazione a tali circostanze specifiche. Esse non sono pertanto trasponibili ad altri casi e vanno applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva.
(4) L’ulteriore integrazione del mercato interno ha accresciuto il bisogno di cooperazione transfrontaliera tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri e portato allo sviluppo di gruppi europei di interesse economico (GEIE), costituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85. È opportuno, pertanto, stabilire che anche tali GEIE siano soggetti passivi quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso.
(5) La vendita di un’opzione come strumento finanziario dovrebbe essere trattata come una prestazione di servizi distinta dalle operazioni sottostanti cui l’opzione si riferisce.
(6) È opportuno, da un lato, stabilire che un’operazione consistente unicamente nel montaggio delle varie parti di un macchinario fornite dal cliente costituisce prestazione di servizi e, dall’altro, stabilire al riguardo il luogo di prestazione.
(7) Quando varie prestazioni effettuate nell’ambito dell’organizzazione di un funerale fanno parte di un servizio unico, occorre anche determinare le disposizioni applicabili riguardo al luogo di prestazione.
(8) Taluni servizi specifici quali la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio, la traduzione di testi, i servizi relativi alle richieste di rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto, taluni servizi di intermediazione, la locazione di mezzi di trasporto e taluni servizi elettronici implicano operazioni transfrontaliere o la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi terzi. Occorre definire chiaramente il luogo di prestazione di tali servizi ai fini di una maggiore certezza del diritto. L’enumerazione dei servizi elettronici o altri non è esaustiva né definitiva.
(9) In talune circostanze specifiche la commissione per l’uso di una carta di credito o di debito pagata in relazione a un’operazione non dovrebbe ridurre la base imponibile di quest’ultima.
(10) Le prestazioni didattiche direttamente connesse con un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale, dovrebbero essere incluse, indipendentemente dalla durata dei corsi, tra le attività di formazione o riqualificazione professionale.
(11) I «noble» di platino dovrebbero essere trattati come articoli esclusi dalle esenzioni per valute, banconote e monete.
(12) I beni trasportati fuori dalla Comunità dall’acquirente e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e vettovagliamento di mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come enti pubblici e associazioni, non dovrebbero beneficiare di esenzioni per le operazioni all’esportazione.
(13) Al fine di garantire uniformità nelle pratiche amministrative per il calcolo del valore minimo ai fini delle esenzioni applicabili all’esportazione dei beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, dovrebbero essere armonizzate le disposizioni relative al suddetto calcolo.
(14) Ai fini dell’esercizio del diritto a deduzione dovrebbero poter essere utilizzati anche i documenti di importazione elettronici, se soddisfano gli stessi requisiti dei documenti su carta.
(15) Occorre precisare i pesi per l’oro da investimento comunemente accettati dal mercato dell’oro e fissare una data comune per la determinazione del valore delle monete d’oro, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.
(16) Il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che forniscono servizi elettronici a soggetti non passivi stabiliti o residenti nella Comunità è soggetto a determinate condizioni. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, le conseguenze dovrebbero in particolare essere enunciate inequivocabilmente.
(17) In materia di acquisti intracomunitari di beni, il diritto dello Stato membro di acquisto di tassare l’acquisto dovrebbe restare impregiudicato, indipendentemente dal trattamento d’imposta sul valore aggiunto dell’operazione negli altri Stati membri.
(18) È opportuno stabilire norme per garantire il trattamento uniforme delle cessioni di beni una volta che il prestatore abbia superato il massimale delle vendite a distanza fissato per le cessioni in un altro Stato membro,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO
Il presente regolamento stabilisce disposizioni di applicazione degli articoli 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26 ter, 26 quater, 28 bis e 28 ter della
CAPO II
SOGGETTI PASSIVI E OPERAZIONI IMPONIBILI
SEZIONE 1
(Articolo 4 della
Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della
SEZIONE 2
(Articolo 6 della
1. La vendita di un’opzione relativa all’ambito d’applicazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della
2. Se il soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, tale operazione è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della
CAPO III
LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
SEZIONE 1
(Articolo 9, paragrafo 1, della
Qualora costituiscano un servizio unico, i servizi forniti nel quadro dell’organizzazione di un funerale rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della
SEZIONE 2
(Articolo 9, paragrafo 2, della
Ad eccezione dei casi in cui i beni montati diventano parte di beni immobili, il luogo di prestazione dei servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è stabilito a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 28 ter, parte F, della
I servizi di traduzione di testi rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della
Qualora un organismo stabilito in un paese terzo effettui la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella Comunità, tale operazione rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), primo trattino, della
Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi a titolo della
Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), settimo trattino, della
Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ottavo trattino, della
1. I servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, e all’allegato L della
2. In particolare, sono disciplinati dal paragrafo 1 i servizi seguenti, se forniti attraverso Internet o una rete elettronica:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer;
e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service provider, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
f) i servizi elencati nell’allegato I.
In particolare, le seguenti operazioni non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della
1) i servizi di radiodiffusione e di televisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), undicesimo trattino, della
2) i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, della
3) la cessione dei beni e le prestazioni dei servizi seguenti:
a) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
b) i CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi;
c) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
d) i CD e le audiocassette;
e) le videocassette e i DVD;
f) i giochi su CD-ROM;
g) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
h) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
i) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
j) i servizi di conservazione dei dati off line;
k) i servizi pubblicitari, ad esempio in giornali, su manifesti e in televisione;
l) i servizi di helpdesk telefonico;
m) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
n) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
o) i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia;
p) l’accesso a Internet e al World Wide Web;
q) i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
CAPO IV
BASE IMPONIBILE
(Articolo 11 della
Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l’accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un’altra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi, a norma dell’articolo 11 della
CAPO V
ESENZIONI
SEZIONE 1
(Articolo 13 della
I servizi di formazione o riqualificazione professionale, esonerati alle condizioni di cui all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera i), della
L’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 4, della
SEZIONE 2
(Articolo 15 della
I mezzi di trasporto ad uso privato di cui all’articolo 15, punto 2, primo comma, della
Per determinare se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell’articolo 15, punto 2, secondo comma, terzo trattino, della
CAPO VI
DEDUZIONI
(Articolo 18 della
Se lo Stato membro di importazione ha introdotto un sistema elettronico per l’espletamento delle formalità doganali, il termine «documento» figurante nell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della
CAPO VII
REGIMI PARTICOLARI
(Articoli 26 ter e 26 quater della
1. L’espressione «peso accettato dal mercato dell’oro» di cui all’articolo 26 ter, parte A, primo comma, punto i), della
2. Al fine di compilare l’elenco di cui all’articolo 26 ter, parte A, terzo comma, della
1. Se, nel corso di un trimestre dell’anno civile, un soggetto passivo non stabilito che usa il regime particolare previsto dall’articolo 26 quater, parte B, della
Per quanto riguarda i servizi elettronici effettuati prima dell’esclusione ma durante il trimestre dell’anno civile in cui si verifica l’esclusione, il soggetto passivo non stabilito presenta, per l’intero trimestre, una dichiarazione a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della
2. Lo Stato membro di identificazione, che ha ricevuto un pagamento superiore all’importo indicato nella dichiarazione presentata a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della
Allorché lo Stato membro di identificazione ha percepito un importo corrispondente a una dichiarazione, che successivamente si rivela inesatta, e lo ha già distribuito tra gli Stati membri di consumo, questi rimborsano direttamente l’importo percepito in eccesso al soggetto passivo non stabilito e informano lo Stato membro di identificazione dell’adeguamento effettuato.
3. Qualsiasi periodo fiscale (trimestre) di cui all’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della
Una volta presentata una dichiarazione a norma dell’articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, della
Qualsiasi modifica successiva degli importi pagati può essere effettuata soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere attribuita ad un’altra dichiarazione, né adeguata in una dichiarazione successiva.
4. Gli importi che figurano nelle dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto presentate nel quadro del regime particolare previsto dall’articolo 26 quater, parte B, della
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(Articoli 28 bis e 28 ter della
Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell’articolo 28 bis della
L’eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell’imposta da questi fatturata e dichiarata allo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni è trattata da detto Stato conformemente alle sue disposizioni nazionali.
Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell’articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, della
a) non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all’articolo 28 ter, parte B, paragrafo 3, della suddetta direttiva; e
b) non abbia superato il massimale nel corso dell’anno civile precedente.
L’articolo 28 ter, parte B, della
a) la cessione che ha determinato per l’anno civile in corso il superamento del massimale applicato dallo Stato membro nello stesso anno civile;
b) tutte le successive cessioni effettuate in tale Stato membro nello stesso anno civile;
c) le cessioni effettuate in tale Stato membro nell’anno civile successivo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cui alla lettera a).
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2006.
L’articolo 13 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
ALLEGATO I
Articolo 11 del presente regolamento
1. Punto 1 dell’allegato L della
a) Hosting di siti web e di pagine web
b) Manutenzione automatica di programmi, remota e on line
c) Amministrazione remota di sistemi
d) Conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente
e) Fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste
2. Punto 2 dell’allegato L della
a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti
b) Bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari
c) Driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti
d) Installazione automatica on line di filtri per i siti web
e) Installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)
3. Punto 3 dell’allegato L della
a) Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica
b) Accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi
c) Contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche
d) Abbonamento a giornali o riviste on line
e) Siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web
f) Notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line
g) Informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo
h) Fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web
i) Utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet
4. Punto 4 dell’allegato L della
a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari
b) Accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni
c) Accesso o scaricamento di film
d) Scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari
e) Accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri
5. Punto 5 dell’allegato L della
a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente
b) Libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano
ALLEGATO II
Articolo 19 del presente regolamento
Unità |
Pesi negoziati |
kg |
12,5/1 |
grammo |
500/250/100/50/20/10/5/2,5/2 |
oncia (1 oncia = 31,1035 g) |
100/10/5/1/1/2/1/4 |
tael (1 tael = 1,193 once) (1) |
10/5/1 |
tola (10 tola = 3,75 once) (2) |
10 |
(1) Tael = unità di peso tradizionale cinese. La finezza nominale di un lingotto di 1 tael a Hong Kong è di 990, ma a Taiwan i lingotti di 5 e 10 tael possono avere una finezza di 999,9.
(2) Tola = unità di peso tradizionale indiana per l’oro. La dimensione più comune per i lingotti è di 10 tola, con finezza di 999.
[1] Abrogato dall'art. 64 del