Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 29/06/2005 |
Numero: | 1042 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue: |
Art. 2. 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 9.4.47 – Regolamento 29 giugno 2005, n. 1042.
Regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. L 172).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, attuato dal
(2) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del
(3) Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione deve pertanto essere modificato di conseguenza.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le questioni relative alle tasse, alle regole di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:
1) La tabella dell'articolo 2 è modificata come segue:
a) È aggiunto il seguente punto 1 bis:
«1 bis. Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) |
Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall’Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio» |
b) Il punto 6 è soppresso.
c) Al punto 13, le parole «Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale» sono sostituite dalle parole «Tassa per il rinnovo di ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale».
d) Al punto 15, le parole «Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza relativa ad un marchio collettivo» sono sostituite dalle parole «Tassa per il rinnovo di ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo».
e) Al punto 19, le parole «Tassa di restitutio in integrum» sono sostituite dalle parole «Tasse per la domanda di restitutio in integrum».
f) Al punto 20, le parole «Tassa di trasformazione in domanda di marchio nazionale» sono sostituite dalle parole «Tassa per la domanda di trasformazione in domanda di marchio nazionale».
g) I punti 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:
«21. Tassa di prosecuzione del procedimento (articolo 78 bis, paragrafo 1) |
400 |
22. Tassa per la dichiarazione di divisione di una registrazione di un marchio comunitario (articolo 48 bis, paragrafo 4) o di una domanda di marchio comunitario (articolo 44 bis, paragrafo 4) |
250» |
h) Al punto 23, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio comunitario registrato (articolo 159, paragrafo 2, punto 5; regola 33, paragrafo 1) o su una domanda di marchio comunitario (articolo 159, paragrafo 2, punto 6; regola 33, paragrafo 4):».
i) Al punto 29, la seguente riga è soppressa:
«Supplemento per pagina se in numero superiore a 10 |
1» |
2) All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 3, lettere b) e c), e paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95».
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La disposizione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è applicabile a partire dal 10 marzo 2008.