§ 9.3.102 – Regolamento 21 dicembre 2004, n. 2205.
Regolamento (CE) n. 2205/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:21/12/2004
Numero:2205


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 9.3.102 – Regolamento 21 dicembre 2004, n. 2205.

Regolamento (CE) n. 2205/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa.

(G.U.U.E. 22 dicembre 2004, n. L 374).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

     visto il parere del comitato delle accise,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dalle accise l’alcole che è stato completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo.

     (2) L’Italia ha comunicato talune modifiche relative ai processi di denaturazione autorizzati dal regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione.

     (3) La Commissione ha trasmesso detta comunicazione agli altri Stati membri il 26 novembre 2003.

     (4) Dato che né la Commissione né alcuno Stato membro hanno chiesto che la questione venisse esaminata in sede di Consiglio nei termini previsti, si ritiene che quest’ultimo, conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE, abbia autorizzato, con effetto dal 26 gennaio 2004, le modifiche relative ai processi di denaturazione notificate dall’Italia.

     (5) Il regolamento (CE) n. 3199/93 dovrebbe essere, pertanto, opportunamente modificato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il paragrafo relativo all’Italia nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal paragrafo seguente:

     «Italia

     L’alcole etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore a 83 % in volume ed un titolo misurato all’alcolometro CE non inferiore a 90 % in volume. Per ettolitro anidro, aggiungere:

     a) tiofene: 125 g,

     b) denatonium benzoato: 0,8 g,

     c) soluzione al 25 % p/p di C.I. Reactive Red 24 (colorante rosso): 3 g,

     d) metiletilchetone: 2 litri.

     Al fine di garantire la completa solubilizzazione di tutti i componenti, la miscela denaturante deve essere preparata in alcole etilico di gradazione inferiore al 96 % in volume misurato all’alcolometro CE.

     La funzione vera e propria di denaturante è svolta dalle sostanze indicate alle lettere a), b) e d). Infatti il tiofene ed il denatonium benzoato alterano le caratteristiche organolettiche del prodotto rendendone impossibile l'ingestione, mentre il metiletilchetone, avendo un punto di ebollizione (79,6 °C) prossimo a quello dell'alcole etilico (78,9 °C), risulta di difficile eliminazione se non con tecniche antieconomiche e questo agevola i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria volti ad individuare eventuali usi distorti.

     La funzione del C.I. Reactive Red 24 è quella di conferire al prodotto una caratteristica colorazione rossa, che ne permette l'immediata individuazione nella destinazione d'uso.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.