Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.1 questioni generali |
Data: | 05/11/2003 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 9.1.23 – Decisione 5 novembre 2003, n. 7/2004.
Decisione n. 2004/7/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/527/CE che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 7 gennaio 2004, n. L 3).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) Nel giugno 2001, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE e 2001/528/CE che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.
(2) Nelle sue risoluzioni del 5 febbraio 2002 e del 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato l'approccio normativo articolato su quattro livelli auspicato nella relazione del comitato dei saggi e ha sollecitato la sua estensione, per taluni aspetti, ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio ad adottare riforme per garantire un equilibrio istituzionale appropriato.
(3) La
(4) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare provvedimenti per trasferire tali funzioni e competenze alle strutture già esistenti nel settore dei valori mobiliari.
(5) La Commissione ha proposto una direttiva che modifichi tra l'altro la
(6) Tale modifica richiede una modifica corrispondente e simultanea delle competenze del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, quali definite all'articolo 2 della
DECIDE:
La
1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2.
Il comitato ha il compito di assistere la Commissione, in particolare nella preparazione di progetti di misure di esecuzione nel settore dei valori mobiliari, compresi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), sia su richiesta della Commissione, entro un termine che la Commissione può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, che di propria iniziativa.»
2) All'articolo 3, paragrafo 1, il primo periodo è sostituito dal seguente testo:
«Il comitato è composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità nazionali pubbliche competenti per il settore dei valori mobiliari, compresi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).»
La presente decisione entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore della direttiva che modifica le funzioni del comitato di contatto OICVM per trasferirle al comitato europeo dei valori mobiliari.