§ 9.1.13 - Regolamento 18 febbraio 2002, n. 332.
Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:18/02/2002
Numero:332


Sommario
Art. 1.      1. È istituito un meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine inteso a consentire la concessione di prestiti ad uno o più Stati membri che si trovino in difficoltà o in grave [...]
Art. 2.      Quando uno Stato membro che non ha adottato l'euro intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, consulta preventivamente la [...]
Art. 3.      1. Il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine può essere attivato dal Consiglio su iniziativa:
Art. 4.      In caso d'introduzione o di reintroduzione, nel corso della durata del sostegno finanziario, di restrizioni ai movimenti di capitali a norma dell'articolo 120 del trattato, le condizioni e le [...]
Art. 5.      La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro [...]
Art. 6.      I prestiti accordati a titolo del sostegno finanziario a medio termine possono fungere da consolidamento di un sostegno accordato dalla Banca centrale europea nell'ambito della linea di credito [...]
Art. 7.      1. Le operazioni di assunzione e di corrispondente erogazione di prestiti, di cui all'articolo 1, vengono eseguite in euro. Esse usano la medesima data di valuta e non devono comportare per la [...]
Art. 8.      Il Consiglio adotta le decisioni di cui agli articoli 3 e 5 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario.
Art. 9.      La Banca centrale europea adotta le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti.
Art. 10.      Il Consiglio esamina ogni tre anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere [...]
Art. 11.      Il regolamento (CEE) n. 1969/88 è abrogato.
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 9.1.13 - Regolamento 18 febbraio 2002, n. 332.

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

(G.U.C.E. 23 febbraio 2002, n. L 53).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere della Banca centrale europea,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 119, paragrafo 2 del trattato prevedono che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, il Consiglio gli conceda un concorso reciproco, in seguito a raccomandazione trasmessagli dalla Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario. L'articolo 119 non definisce lo strumento d'applicazione del concorso reciproco previsto.

     (2) È necessario che ad un'operazione di prestito a uno Stato membro si possa procedere in tempo per consentirgli di adottare tempestivamente e in normali condizioni di cambio le misure di politica economica tali da prevenire il manifestarsi di una crisi acuta nella bilancia dei pagamenti e da sostenere i suoi sforzi di convergenza.

     (3) Ogni operazione di prestito a uno Stato membro dovrebbe essere subordinata all'adozione, da parte del medesimo, di misure di politica economica tali da ristabilire od assicurare una situazione sostenibile della sua bilancia dei pagamenti e commisurate alla gravità e all'evolversi della situazione di questa.

     (4) È opportuno prevedere in anticipo procedure e strumenti adeguati per consentire alla Comunità e agli Stati membri di fornire in tempi brevi, se necessario, un sostegno finanziario a medio termine, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata.

     (5) Per provvedere al finanziamento del sostegno accordato, la Comunità deve poter utilizzare il suo credito per prendere a prestito fondi da mettere a disposizione, in forma di prestiti, degli Stati membri interessati. Operazioni di questo tipo sono necessarie per conseguire gli obiettivi della Comunità definiti nel trattato, in particolare lo sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità.

     (6) A tale scopo è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

     (7) Dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri partecipanti al sistema della moneta unica non possono più beneficiare del sostegno finanziario a medio termine. Nondimeno, è opportuno preservare il meccanismo di sostegno finanziario per rispondere non soltanto alle esigenze potenziali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, ma anche alle esigenze dei nuovi Stati membri, sintantoché non abbiano adottato l'euro.

     (8) L'introduzione della moneta unica ha comportato una consistente riduzione del numero di Stati membri che possono ricorrere al meccanismo in oggetto, il che giustifica una riduzione dell'attuale massimale di 16 miliardi di EUR. Tuttavia, il massimale dei prestiti da concedere andrebbe mantenuto a un livello abbastanza alto da consentire di far fronte in misura adeguata alle esigenze simultanee di più Stati membri. Una riduzione del massimale da 16 a 12 miliardi di EUR sembra di natura tale da rispondere a tali preoccupazioni e da tenere anche in considerazione i futuri allargamenti dell'Unione europea.

     (9) L'evidente squilibrio tra il numero di paesi potenzialmente beneficiari dei prestiti nella terza fase dell'Unione economica e monetaria e il numero di paesi che possano finanziare tali prestiti rende difficile continuare ad assicurare il finanziamento diretto dei prestiti che vengono concessi da parte dell'insieme degli altri Stati membri. È quindi opportuno che i prestiti siano finanziati esclusivamente ricorrendo al mercato dei capitali o alle istituzioni finanziarie, che hanno raggiunto ormai uno stadio di sviluppo e di maturità tale da consentire la loro disponibilità per simili finanziamenti.

     (10) Inoltre, sulla scorta dell'esperienza acquisita si dovrebbero precisare le modalità di utilizzo del meccanismo, tenendo conto anche dello sviluppo dei mercati finanziari internazionali nonché delle possibilità e delle costrizioni di ordine tecnico inerenti al ricorso a tali fonti di finanziamento.

     (11) Spetta al Consiglio decidere sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sulla sua durata media, l'importo globale e l'ammontare delle quote successive. È opportuno tuttavia che le modalità di tali quote, la durata e il tipo di tasso d'interesse, siano stabilite di comune accordo fra lo Stato membro beneficiario e la Commissione. Nel caso in cui ritenga che le modalità dei prestiti desiderate dallo Stato membro interessato comportino un finanziamento incompatibile con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati dei capitali o dalle istituzioni finanziarie, la Commissione deve essere in grado di proporre per il finanziamento modalità alternative.

     (12) Per finanziare i prestiti che verranno concessi a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a contrarre prestiti, a nome della Comunità europea, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.

     (13) È opportuno adattare di conseguenza il meccanismo di sostegno finanziario istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.

     (14) Per l'adozione del presente regolamento, che prevede la concessione di prestiti comunitari unicamente mediante ricorso ai mercati dei capitali, escludendo il finanziamento di detti prestiti da parte degli altri Stati membri, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. È istituito un meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine inteso a consentire la concessione di prestiti ad uno o più Stati membri che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Possono beneficiare di tale meccanismo comunitario soltanto gli Stati membri che non hanno adottato l'euro.

     L’esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell’ambito di tale meccanismo è limitata a 25 miliardi di EUR. [1].

     2. La Commissione è autorizzata, ai sensi di una decisione che il Consiglio adotterà a norma dell'articolo 3 e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, a contrarre prestiti a nome della Comunità europea sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.

 

     Art. 2.

     Quando uno Stato membro che non ha adottato l'euro intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, consulta preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri per esaminare, fra l'altro, le possibilità offerte dal meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine. Tale consultazione avviene in sede di Comitato economico e finanziario, a norma dell'articolo 119 del trattato.

 

     Art. 3.

     1. Il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine può essere attivato dal Consiglio su iniziativa:

     a) della Commissione, che agirà a norma dell'articolo 119 del trattato in accordo con lo Stato membro che desidera ricorrere al finanziamento comunitario;

     b) di uno Stato membro che si trovi in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali.

     2. Il Consiglio, previo esame della situazione dello Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine e del programma di riassetto o di accompagnamento da esso presentato a sostegno della domanda, decide, di norma nel corso della medesima sessione:

     a) sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media;

     b) sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;

     c) sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.

 

     Art. 4.

     In caso d'introduzione o di reintroduzione, nel corso della durata del sostegno finanziario, di restrizioni ai movimenti di capitali a norma dell'articolo 120 del trattato, le condizioni e le modalità del sostegno sono riesaminate a norma dell'articolo 119 del trattato.

 

     Art. 5.

     La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto o di accompagnamento e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

     Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.

 

     Art. 6.

     I prestiti accordati a titolo del sostegno finanziario a medio termine possono fungere da consolidamento di un sostegno accordato dalla Banca centrale europea nell'ambito della linea di credito a brevissimo termine.

 

     Art. 7.

     1. Le operazioni di assunzione e di corrispondente erogazione di prestiti, di cui all'articolo 1, vengono eseguite in euro. Esse usano la medesima data di valuta e non devono comportare per la Comunità né modifica della scadenza né rischio di tasso d'interesse né qualsiasi altro rischio commerciale.

     Le modalità delle quote che la Comunità eroga successivamente nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario vengono negoziate fra lo Stato membro e la Commissione. Se la Commissione ritiene che le modalità desiderate dallo Stato membro comportino finanziamenti comunitari incompatibili con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati finanziari o tali da compromettere su questi medesimi mercati la reputazione della Comunità in quanto mutuataria, essa ha il diritto di opporre un rifiuto e di proporre una soluzione alternativa.

     Se uno Stato membro beneficia di un prestito comprendente una clausola di rimborso anticipato e decide di avvalersi di questa facoltà, la Commissione adotta le disposizioni necessarie.

     2. Su richiesta dello Stato membro debitore e se le circostanze consentono di migliorare il tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento o ad un riassetto delle condizioni finanziarie relative alla totalità o ad una parte dei prestiti concessi inizialmente.

     Le operazioni di rifinanziamento o di riassetto vanno effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non devono portare a una proroga della durata media dei prestiti che ne formano oggetto né a un aumento dell'importo del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

     3. Le spese a cui la Comunità deve far fronte per concludere ed effettuare ogni operazione sono a carico dello Stato membro beneficiario.

     4. Il Comitato economico e finanziario è informato dello svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.

 

     Art. 8.

     Il Consiglio adotta le decisioni di cui agli articoli 3 e 5 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario.

 

     Art. 9.

     La Banca centrale europea adotta le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti.

     I fondi sono versati soltanto ai fini indicati nell'articolo 1.

 

     Art. 10.

     Il Consiglio esamina ogni tre anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo.

 

     Art. 11.

     Il regolamento (CEE) n. 1969/88 è abrogato.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1360/2008.