§ 8.5.137 - Regolamento 9 giugno 2009, n. 483.
Regolamento (CE) n. 483/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 820/2008 che stabilisce talune misure di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:09/06/2009
Numero:483


Sommario
Art. 1. L’appendice 1 del regolamento (CE) n. 820/2008 è modificata in conformità dell’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 8.5.137 - Regolamento 9 giugno 2009, n. 483.

Regolamento (CE) n. 483/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 820/2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 145)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile [1], in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La Commissione, in forza del regolamento (CE) n. 2320/2002, è tenuta ad adottare, se necessario, misure per l’applicazione di norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità. Tali misure di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione [2].

 

(2) Le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 820/2008 per il trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari sono riesaminate tenendo conto degli sviluppi tecnici, delle implicazioni operative negli aeroporti e dell’impatto sui passeggeri.

 

(3) Dal riesame risulta che le restrizioni applicate al trasporto di liquidi da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti comunitari creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati.

 

(4) In particolare la Commissione ha verificato talune norme sulla sicurezza applicate in aeroporti di determinati paesi terzi, le ha trovate soddisfacenti e ha constatato che questi paesi hanno buoni precedenti in materia di cooperazione con la Comunità ed i suoi Stati membri. Alla luce di tali elementi la Commissione ha deciso di intervenire per attenuare i problemi sopra indicati, con riguardo ai passeggeri che trasportano liquidi acquistati negli aeroporti di questi paesi.

 

(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 820/2008.

 

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’appendice 1 del regolamento (CE) n. 820/2008 è modificata in conformità dell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

 

[2] GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.

 

 

ALLEGATO

 

All’appendice 1 del regolamento (CE) n. 820/2008 è aggiunto il seguente testo:

 

- "— Repubblica di Corea:

 

Aeroporto di Seoul Incheon (ICN)

 

Aeroporto Pusan-Gimhae (PUS)."