§ 8.5.126 - Regolamento 23 dicembre 2008, n. 1356.
Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:23/12/2008
Numero:1356


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2009


§ 8.5.126 - Regolamento 23 dicembre 2008, n. 1356.

Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(G.U.U.E. 30 dicembre 2008, n. L 350)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE [1], in particolare l'articolo 64, paragrafo 1,

 

dopo aver consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le regole relative al calcolo dei diritti e degli onorari fissati nel regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea [2], devono essere periodicamente rivedute al fine di garantire che l'importo dei diritti e degli onorari dovuti dal richiedente corrisponda alla complessità delle operazioni svolte dall'Agenzia e al carico di lavoro effettivo che esse comportano. Le future modifiche del suddetto regolamento perfezioneranno ulteriormente tali regole, anche sulla base dei dati che saranno disponibili nell'ambito dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso "l'Agenzia") in seguito all'applicazione del suo sistema di programmazione delle risorse di impresa (Enterprise Resource Planning).

 

(2) Gli accordi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, costituiscono una base per la valutazione dell'effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio, tali accordi contengono una descrizione della procedura di convalida da parte dell'Agenzia di certificati rilasciati da un paese terzo con il quale la Comunità ha stipulato un accordo, procedura che deve comportare un volume di lavoro diverso da quello richiesto dalla procedura seguita per le attività di certificazione dell'Agenzia.

 

(3) Pur garantendo un equilibrio fra l'insieme delle spese sostenute dall'Agenzia nello svolgimento delle proprie operazioni di certificazione e le entrate complessive provenienti da diritti e onorari da essa riscossi, le regole per il calcolo di questi ultimi devono restare effettive ed eque nei confronti di tutti i richiedenti. Ciò deve valere anche per il calcolo delle spese di viaggio fuori dal territorio degli Stati membri. La formula attuale deve essere perfezionata per garantire che essa si riferisca esclusivamente alle spese dirette sostenute per tali viaggi.

 

(4) L'esperienza ottenuta dall'applicazione del regolamento (CE) n. 593/2007 ha dimostrato la necessità di specificare quando l'Agenzia può fatturare i diritti dovuti e di istituire un metodo per calcolare l'importo che deve essere rimborsato in caso di interruzione di un'operazione di certificazione. Regole analoghe devono essere previste in caso di rinuncia o di sospensione di un certificato.

 

(5) Per ragioni tecniche, è necessario introdurre talune modifiche nell'allegato al regolamento (CE) n. 593/2007 al fine di migliorare alcune definizioni o classificazioni.

 

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 593/2007.

 

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, del regolamento (CE) n. 216/2008,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:

 

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 6

Salvo quanto disposto all'articolo 4, nel caso in cui un'operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, le spese di viaggio sostenute al di fuori di tali territori sono incluse nei diritti fatturati al richiedente, secondo la formula:

 

d = f + v + h – e

 

dove:

 

d = diritto dovuto

 

f = diritto corrispondente all'operazione effettuata, come indicato nell'allegato

 

v = spese di viaggio

 

h = tempo impiegato dagli esperti sui mezzi di trasporto, fatturato in base alla tariffa oraria di cui alla parte II

 

e = media delle spese di viaggio all'interno dei territori degli Stati membri, incluso il tempo medio passato sui mezzi di trasporto all'interno dei territori degli Stati membri moltiplicato per la tariffa oraria indicata alla parte II.";

 

2) l'articolo 8 è così modificato:

 

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l'Agenzia e il richiedente. L'Agenzia può fatturare i diritti in un'unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all'inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza. In caso di mancato pagamento l'Agenzia può rifiutare il rilascio o può revocare il certificato di cui trattasi, previa notifica al richiedente.";

 

b) il paragrafo 3 è soppresso;

 

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

 

"7. Qualora l'Agenzia debba interrompere un'operazione di certificazione perché i mezzi del richiedente sono insufficienti o perché quest'ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria per il periodo in corso di 12 mesi, ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe il suo lavoro, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato. Qualora l'Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un'operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto.";

 

d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9:

 

"8. Se il titolare di un certificato rinuncia al certificato corrispondente o l'Agenzia revoca il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la rinuncia o la revoca, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato.

 

9. Se l'Agenzia sospende il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato in proporzione del tempo, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la sospensione, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Se il certificato viene successivamente ripristinato, inizia a decorrere un nuovo periodo di dodici mesi dalla data del ripristino.";

 

3) all'articolo 12, il quinto paragrafo è soppresso;

 

4) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso;

 

5) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2009.

 

La sua applicazione è soggetta alle seguenti condizioni:

 

a) i diritti indicati nelle tabelle da 1 a 5 della parte I dell'allegato si applicano alle domande di certificazione ricevute dopo il 1 gennaio 2009;

 

b) i diritti indicati nella tabella 6 della parte I dell'allegato si applicano ai diritti annui riscossi dopo il 1 gennaio 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

 

[2] GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 3.

 

 

ALLEGATO

 

L'allegato del regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:

 

(1) La nota esplicativa (7) è sostituita dalla seguente:

 

"(7) Per "modello derivato" si intende un certificato di omologazione modificato, secondo la definizione e la richiesta del titolare del certificato di omologazione."

 

(2) La nota esplicativa (9) è sostituita dalla seguente:

 

"(9) Nelle tabelle 3 e 4 della parte I, "Semplice", "Standard" e "Complesso" si riferiscono a quanto segue:

 

| Semplice | Standard | Complesso |

 

Certificati EASA di omologazione supplementare (STC) Modifiche progettuali EASA di maggiore entità Riparazioni EASA di maggiore entità | STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggior entità, che implichino soltanto metodi di giustificazione correnti e comprovati, per i quali una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) può essere trasmessa al momento della domanda e dei quali il richiedente ha un'esperienza comprovata, e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina | Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità | Modifica progettuale di maggiore entità o STC significativo [1] |

 

STC convalidati conformemente ad un accordo bilaterale | Base [2] | Non base [2] | STC non base [2] quando l'autorità di certificazione [2] ha classificato la modifica come "significativa" [1] |

 

Modifica progettuale di maggiore entità convalidata conformemente ad un accordo bilaterale | Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 2 [2] se non sono accettate automaticamente [3]. | Livello 1 [2] | Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 1 [2] quando l'autorità di certificazione [2] ha classificato la modifica come "di portata significativa" [1] |

 

Riparazioni di maggiore entità convalidate conformemente ad un accordo bilaterale | n. p. (accettazione automatica) | Riparazioni su componenti critici [2] | n. p. |

 

(3) Nella parte I, le tabelle da 1 a 6 sono sostituite dalle seguenti:

 

"Tabella 1: Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione [di cui ai capitoli B e O dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 [4]]

 

(EUR) |

 

| Diritti fissi |

 

Aeromobili a velatura fissa

 

Oltre 150 t | 2600000 |

 

Compresi tra 50 e 150 t | 1330000 |

 

Compresi tra 22 e 50 t | 1060000 |

 

Compresi tra 5,7 e 22 t | 410000 |

 

Compresi tra 2 e 5,7 t | 227000 |

 

Fino a 2 t | 12000 |

 

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti | 6000 |

 

Aeromobili ad ala rotante

 

Grandi | 525000 |

 

Medi | 265000 |

 

Piccoli | 20000 |

 

Altri

 

Aerostati | 6000 |

 

Propulsione

 

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW | 365000 |

 

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW | 185000 |

 

Motori non a turbina | 30000 |

 

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B | 15000 |

 

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t | 10250 |

 

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t | 2925 |

 

Parti:

 

Valore superiore a 20000 EUR | 2000 |

 

Valore compreso tra 2000 e 20000 EUR | 1000 |

 

Valore inferiore a 2000 EUR | 500 |

 

Tabella 2: Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione

 

(EUR) |

 

| Diritti fissi [5] |

 

Aeromobili a velatura fissa

 

Oltre 150 t | 1000000 |

 

Compresi tra 50 e 150 t | 500000 |

 

Compresi tra 22 e 50 t | 400000 |

 

Compresi tra 5,7 e 22 t | 160000 |

 

Compresi tra 2 e 5,7 t | 80000 |

 

Fino a 2 t | 2800 |

 

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti | 2400 |

 

Aeromobili ad ala rotante

 

Grandi | 200000 |

 

Medi | 100000 |

 

Piccoli | 6000 |

 

Altri

 

Aerostati | 2400 |

 

Propulsione

 

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW | 100000 |

 

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW | 50000 |

 

Motori non a turbina | 10000 |

 

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B | 5000 |

 

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t | 2500 |

 

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t | 770 |

 

Parti

 

Valore superiore a 20000 EUR | 1000 |

 

Valore compreso tra 2000 e 20000 EUR | 600 |

 

Valore inferiore a 2000 EUR | 350 |

 

Tabella 3: Certificati di omologazione supplementari [di cui al capitolo E dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

 

(EUR) |

 

| Diritti fissi [6] |

 

Complesso | Standard | Semplice |

 

Aeromobili a velatura fissa

 

Oltre 150 t | 25000 | 6000 | 3000 |

 

Compresi tra 50 e 150 t | 13000 | 5000 | 2500 |

 

Compresi tra 22 e 50 t | 8500 | 3750 | 1875 |

 

Compresi tra 5,7 e 22 t | 5500 | 2500 | 1250 |

 

Compresi tra 2 e 5,7 t | 3800 | 1750 | 875 |

 

Fino a 2 t | 1600 | 1000 | 500 |

 

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti | 250 | 250 | 250 |

 

Aeromobili ad ala rotante

 

Grandi | 11000 | 4000 | 2000 |

 

Medi | 5000 | 2000 | 1000 |

 

Piccoli | 900 | 400 | 250 |

 

Altri

 

Aerostati | 800 | 400 | 250 |

 

Propulsione

 

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW | 12000 | 5000 | 2500 |

 

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW | 5800 | 2500 | 1250 |

 

Motori non a turbina | 2800 | 1250 | 625 |

 

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B | 1400 | 625 | 300 |

 

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t | 2000 | 1000 | 500 |

 

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t | 1500 | 750 | 375 |

 

Tabella 4: Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

 

(EUR) |

 

| Diritti fissi [7] [8] |

 

Complesso | Standard | Semplice |

 

Aeromobili a velatura fissa

 

Oltre 150 t | 20000 | 6000 | 3000 |

 

Compresi tra 50 e 150 t | 9000 | 4000 | 2000 |

 

Compresi tra 22 e 50 t | 6500 | 3000 | 1500 |

 

Compresi tra 5,7 e 22 t | 4500 | 2000 | 1000 |

 

Compresi tra 2 e 5,7 t | 3000 | 1400 | 700 |

 

Fino a 2 t | 1100 | 500 | 250 |

 

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti | 250 | 250 | 250 |

 

Aeromobili ad ala rotante

 

Grandi | 10000 | 4000 | 2000 |

 

Medi | 4500 | 2000 | 1000 |

 

Piccoli | 850 | 400 | 250 |

 

Altri

 

Aerostati | 850 | 400 | 250 |

 

Propulsione

 

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW | 5000 | 2000 | 1000 |

 

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW | 2500 | 1000 | 500 |

 

Motori non a turbina | 1300 | 600 | 300 |

 

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B | 600 | 300 | 250 |

 

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t | 250 | 250 | 250 |

 

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t | 250 | 250 | 250 |

 

Tabella 5: Modifiche di minore entità e riparazioni minori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

 

(EUR) |

 

| Diritti fissi [9] [10] |

 

Aeromobili a velatura fissa

 

Oltre 150 t | 500 |

 

Compresi tra 50 e 150 t | 500 |

 

Compresi tra 22 e 50 t | 500 |

 

Compresi tra 5,7 e 22 t | 500 |

 

Compresi tra 2 e 5,7 t | 250 |

 

Fino a 2 t | 250 |

 

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti | 250 |

 

Aeromobili ad ala rotante

 

Grandi | 500 |

 

Medi | 500 |

 

Piccoli | 250 |

 

Altri

 

Aerostati | 250 |

 

Propulsione

 

Motori a turbina | 500 |

 

Motori non a turbina | 250 |

 

Elica | 250 |

 

Tabella 6: Diritti annuali riscossi dai titolari di certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione AESA ed altri certificati di omologazione ritenuti accettabili a norma del regolamento (CE) n. 1592/2002

 

(EUR) |

 

| Diritti fissi [11] [12] [13] |

 

| Progettazione UE | Progettazione non UE |

 

Aeromobili a velatura fissa

 

Oltre 150 t | 270000 | 90000 |

 

Compresi tra 50 e 150 t | 150000 | 50000 |

 

Compresi tra 22 e 50 t | 80000 | 27000 |

 

Compresi tra 5,7 e 22 t | 17000 | 5700 |

 

Compresi tra 2 e 5,7 t | 4000 | 1400 |

 

Fino a 2 t | 2000 | 670 |

 

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti | 900 | 300 |

 

Aeromobili ad ala rotante

 

Grandi | 65000 | 21700 |

 

Medi | 30000 | 10000 |

 

Piccoli | 3000 | 1000 |

 

Altri

 

Aerostati | 900 | 300 |

 

Propulsione

 

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2000 kW | 40000 | 13000 |

 

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW | 6000 | 2000 |

 

Motori non a turbina | 1000 | 350 |

 

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B | 500 | 250 |

 

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t | 750 | 250 |

 

Parti

 

Valore superiore a 20000 EUR | 2000 | 700 |

 

Valore compreso tra 2000 e 20000 EUR | 1000 | 350 |

 

Valore inferiore a 2000 EUR | 500 | 250 |

 

(4) Nella parte II, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

 

"2. Base oraria relativa alle diverse operazioni:

 

Dimostrazione della capacità di progettazione tramite procedure alternative | Numero effettivo di ore |

 

Produzione senza approvazione dell'impresa di produzione | Numero effettivo di ore |

 

Metodi alternativi di conformità alle direttive di aeronavigabilità (Airworthiness Directives) | Numero effettivo di ore |

 

Sostegno alla convalida (accettazione dei certificati EASA da parte di autorità estere) | Numero effettivo di ore |

 

Assistenza tecnica richiesta da autorità estere | Numero effettivo di ore |

 

Accettazione EASA di relazioni MRB | Numero effettivo di ore |

 

Trasferimento di certificati | Numero effettivo di ore |

 

Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo | 3 ore |

 

Nuovo rilascio amministrativo di documenti | 1ra |

 

Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per aeromobili CS 25 | 6 ore |

 

Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per altri aeromobili | 2 ore" |

 

[*] La definizione di "significativo" figura al paragrafo 21A.101, lettera b) dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003.

 

[**] Per le definizioni di "base", "non-base", "livello 1", "livello 2", "componenti critici" e "autorità di certificazione", cfr. l'accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.

 

[***] I criteri di accettazione automatica dell'EASA per le modifiche di maggiore entità di livello 2 sono definite nella "EASA Executive Director Decision 2004/04/CF", o nell'accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida."

 

[4] GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

 

[5] Per modelli derivati che comportano modifiche sostanziali al progetto di tipo, descritto al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

 

[6] Per certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

 

[7] Per modifiche di maggiore entità che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

 

[8] Modifiche e riparazioni al gruppo ausiliario di potenza vengono addebitate come modifiche e riparazioni a motori della stessa potenza nominale.

 

[9] I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche e riparazioni di minore entità effettuate da un'impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21A.263, lettera c), punto 2), della parte 21, del capitolo J, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003.

 

[10] Modifiche e riparazioni al gruppo ausiliario di potenza vengono addebitate come modifiche e riparazioni a motori della stessa potenza nominale.

 

[11] Per la versione cargo di un aeromobile munito di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.

 

[12] Per i titolari di certificati multipli di omologazione e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell'importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o certificati ristretti di omologazione, per prodotti della medesima categoria, come indicato nella seguente tabella:

 

[13] Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell'aeronavigabilità saranno calcolate su base oraria, alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato, fino all'importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Per prodotti, parti o pertinenze che costituiscono elementi diversi dall'aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata."