§ 8.5.56 – Regolamento 31 luglio 2003, n. 1358.
Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:31/07/2003
Numero:1358


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  


§ 8.5.56 – Regolamento 31 luglio 2003, n. 1358.

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 1 agosto 2003, n. L 194).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione deve fissare le modalità di attuazione dello stesso.

     (2) È necessario stabilire l'elenco degli aeroporti comunitari, esclusi quelli che registrano unicamente un traffico commerciale occasionale, nonché le necessarie deroghe.

     (3) Occorre specificare il formato di trasmissione dei dati in modo sufficientemente dettagliato da garantire un'elaborazione rapida, economica ed efficace dei dati.

     (4) Devono essere fissate le modalità di diffusione dei risultati statistici.

     (5) A norma dell'articolo 10, primo trattino, del regolamento (CE) n. 437/2003 la Commissione deve anche adeguare le specifiche contenute negli allegati dello stesso.

     (6) Occorre adeguare la struttura di registrazione per la trasmissione dei dati, i codici e le definizioni di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 437/2003.

     (7) Di conseguenza occorre modificare il regolamento (CE) n. 437/2003.

     (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito a seguito della decisione 89/382/CEE/Euratom,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 437/2003, nell'allegato I del presente regolamento figura un elenco di aeroporti comunitari, ad eccezione di quelli con un traffico commerciale soltanto occasionale, nonché le deroghe.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 437/2003, i risultati sono trasmessi in conformità della descrizione dei file di dati e del supporto di trasmissione di cui all'allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione diffonde i dati non dichiarati riservati dagli Stati membri su qualsiasi supporto e secondo qualsiasi struttura di dati.

 

          Art. 4.

     Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 437/2003 sono sostituiti dagli allegati di cui all'allegato III del presente regolamento.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I [1]

 

CATEGORIE DI AEROPORTI, ELENCHI DEGLI AEROPORTI COMUNITARI E DEROGHE

 

     I. Categorie di aeroporti e periodi di riferimento considerati

 

     È possibile definire quattro categorie di aeroporti comunitari:

     - Categoria "0": aeroporti con movimento inferiore a 15 000 unità passeggero all'anno, considerati come aventi unicamente "traffico commerciale occasionale" e che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, non sono tenuti a fornire informazioni.

     - Categoria "1": aeroporti con movimento compreso tra 15 000 e 150 000 unità passeggero all'anno, che sono tenuti a trasmettere i dati unicamente per la tabella C1.

     - Categoria "2": aeroporti con movimento superiore a 150 000 unità passeggero e inferiore a 1 500 000 unità passeggero all'anno, che sono tenuti a trasmettere i dati per tutte le tabelle dell'allegato I ma che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, beneficiano di una deroga totale o parziale fino al 2003, 2004 o 2005.

     - Categoria "3": aeroporti con movimento di almeno 1 500 000 unità passeggero all'anno, che sono tenuti a trasmettere i dati per tutte le tabelle dell'allegato I ma che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, beneficiano di una deroga totale o parziale per la tabella B1, unicamente per il 2003.

     Per definire la categoria di aeroporto nell'anno N, l'anno di riferimento considerato per il calcolo delle unità passeggero è:

     - per gli aeroporti di categoria "0", "1" e "2": anno N-2,

     - per gli aeroporti di categoria "3": anno N (ad eccezione dei dati da trasmettere per le tabelle del 2003, per le quali si considerano le unità passeggero del 2001 e per i dati da trasmettere per le tabelle del 2004, per le quali si considerano le unità passeggero del 2003).

     Gli aeroporti per i quali le unità passeggero sono diminuite tra l'anno N-2 e l'anno N-1 possono utilizzare l'anno N-1 come anno di riferimento per la loro classificazione.

 

     II. Deroghe consentite

 

     Tabella ricapitolativa per anno di dichiarazione e in base alla categoria di dimensione dell'aeroporto comunitario.

 

Categorie di aeroporti comunitari per dimensione

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

0) Meno di 15.000 unità passeggero

nessun obbligo di dichiarazione

nessun obbligo di dichiarazione

nessun obbligo di dichiarazione

1) Tra 15.000 e 150.000 unità passeggero

C1 (poss. deroga)

C1 (poss. deroga)

C1 (poss. deroga)

2) Più di 150.000 e meno

A1 (poss. deroga)

A1 (poss. deroga)

A1 (poss. deroga)

di 1.500.000 unità

B1 (poss. deroga)

B1 (poss. deroga)

B1 (poss. deroga)

passeggero

C1 (poss. deroga)

C1 (poss. deroga)

C1 (poss. deroga)

3) Almeno 1.500.000 unità

A1 (nessuna deroga)

A1 (nessuna deroga)

A1 (nessuna deroga)

passeggero

B1 (poss. deroga)

B1 (nessuna deroga)

B1 (nessuna deroga)

 

C1 (nessuna deroga)

C1 (nessuna deroga)

C1 (nessuna deroga)

 

     Le deroghe possono essere parziali o totali.

     Le deroghe parziali possono essere concesse unicamente per i campi seguenti: "informazioni sul vettore aereo" e "posti passeggeri disponibili".

     In caso di concessione di deroga parziale per tali campi, dovrà essere indicato un "codice non noto" invece del codice previsto (per il campo "posti passeggeri disponibili", il codice non noto da utilizzare è "999999999999").

     Se un aeroporto ha ottenuto una deroga per l'anno N, ma ha mutato categoria nell'anno N, la deroga per tale anno non è più valida.

 

     III. Elenco degli aeroporti comunitari contemplati e deroghe

 

     Gli aeroporti comunitari che fanno registrare unicamente un traffico commerciale occasionale (categoria "0") non sono tenuti a trasmettere i dati. Essi sono quindi esclusi dagli elenchi seguenti.

     Negli elenchi seguenti gli aeroporti di categoria "1" sono indicati in corsivo.

     Negli elenchi seguenti gli aeroporti di categoria "2" sono indicati in caratteri normali.

     Negli elenchi seguenti gli aeroporti di categoria "3" sono indicati in grassetto.

     Gli aeroporti di categoria "3" che hanno ottenuto una deroga per la tabella B1 nel 2003 sono identificati con una "X" nella colonna (4) in caso di deroga totale e con una "P" nella colonna (4) in caso di deroga parziale.

     Gli aeroporti di categoria "2" che hanno ottenuto una deroga per la tabella A1 e/o B1 fino all'anno N (anno 2003, 2004 o 2005) sono identificati con "anno N" nella colonna (5.1) e/o (5.2). In caso di deroga parziale, all'anno segue una "P". Gli aeroporti di categoria "1" o "2" i quali hanno ottenuto una deroga per la tabella C1 fino all'anno N (anno 2003, 2004 o 2005) sono identificati con "anno N" nella colonna (5.3). In caso di deroga parziale, all'anno segue una "P".

     Alle tabelle seguono (se del caso), particolari relativi alle deroghe parziali.

 

     [si omettono le tabelle non concernenti l’Italia]

 

 

Italia: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

 

(1) ICAO / Codice aeroporto

(2) Aeroporto / Nome

(3) Categoria dell'aeroporto nel 2003

(4) Unicamente aeroporti di categoria “3”: richiesta di deroga per la tabella B1 nel 2003

(5) Unicamente aeroporti di categoria “1” e “2” Per ogni tabella: ultimo anno in cui è stata richiesta una deroga (“” o “2003” o “2004” o “2005”)

 

 

 

 

(5.1) Tabella A1

(5.2) Tabella B1

(5.3) Tabella C1

LIBC

Crotone

1

 

 

 

 

LIBD

Bari-Palese Macchie

2

 

 

 

 

LIBP

Pescara

2

 

2005

2005

 

LIBR

Brindisi-Casale

2

 

 

 

 

LICA

Lamezia Terme

2

 

 

2005

 

LICC

Catania-Fontanarossa

3

 

 

 

 

LICD

Lampedusa

1

 

 

 

 

LICG

Pantelleria

1

 

 

 

 

LICJ

Palermo-Punta Raisi

3

 

 

 

 

LICR

Reggio di Calabria

2

 

2005

2005

 

LICT

Trapani-Birgi

1

 

 

 

 

LIEA

Alghero-Fertilia

2

 

2005

2005

 

LIEE

Cagliari-Elmas

3

 

 

 

 

LIEO

Olbia - Costa Smeralda

2

 

 

 

 

LIET

Arbatax di Tortoli

1

 

 

 

 

LIMC

Milano-Malpensa

3

 

 

 

 

LIME

Bergamo-Orio al Serio

3

 

 

 

 

LIMF

Torino-Caselle

3

 

 

 

 

LIMJ

Genova-Sestri

2

 

2005

2005

 

LIML

Milano-Linate

3

 

 

 

 

LIMP

Parma

1

 

 

 

 

LIPB

Bolzano

1

 

 

 

 

LIPE

Bologna-Borgo Panigale

3

 

 

 

 

LIPH

Treviso-Sant'Angelo

2

 

2003

2003

 

LIPK

Forlì

2

 

 

 

 

LIPO

Brescia-Montichiari

2

 

 

 

 

LIPQ

Trieste-Ronchi dei Legionari

2

 

2004

2004

 

LIPR

Rimini

2

 

 

 

 

LIPX

Verona-Villafranca

3

 

 

 

 

LIPY

Ancona-Falconara

2

 

2005

2005

 

LIPZ

Venezia-Tessera

3

 

 

 

 

LIRA

Roma-Ciampino

2

 

 

 

 

LIRF

Roma-Fiumicino

3

 

 

 

 

LIRN

Napoli-Capodichino

3

 

 

 

 

LIRP

Pisa-San Giusto

2

 

2005

2005

 

LIRQ

Firenze-Peretola

2

 

 

 

 

LIRZ

Perugia

1

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II

 

Descrizione dei file di dati e supporto di trasmissione

 

     Per la trasmissione delle tabelle del regolamento sono accettabili due formati compatibili EDI: "CSV" (Comma Separated Values) con punto e virgola (; ) come separatore di campo e GESMES-EDIFACT.

 

     Elenco e descrizione dei campi da utilizzare per ogni tabella del regolamento

 

     Nella tabella ricapitolativa seguente figura per ogni tabella del regolamento ("A1", "B1" e "C1") e per ogni registrazione (riga), l'elenco dei campi da fornire. Nella colonna relativa alle tabelle figurano due tipi diversi di campi:

     - "X": campi da fornire per una tabella,

     - " " (spazio): campi non pertinenti per la tabella. In genere tali campi non vanno forniti nelle tabelle corrispondenti.

     Peraltro in questo caso sono accettabili anche campi vuoti (2 separatori di campo senza dati tra loro).

 

     Formato e dimensione dei campi

 

     Il formato di ogni campo è numerico (n) o alfabetico (a) o alfanumerico (an).

     La dimensione è fissa ("formato + numero" - ad esempio: "n4") o variabile con un numero massimo di voci ("formato +".. "+ numero massimo di voci" - ad esempio: "n..12").

 

Voce

Campi

Formato e

Tabelle

 

 

dimensione

A1

B1

C1

1

Identificazione della tabella

an2

X

X

X

2

Paese dichiarante

a2

X

X

X

3

Anno di riferimento

n2

X

X

X

4

Periodo di riferimento

an2

X

X

X

5

Aeroporto dichiarante

an4

X

X

X

6

Aeroporto partner

an4

X

X

 

7

Arrivo/partenza

n1

X

X

 

8

Servizi di linea/non di linea

n1

X

X

 

9

Voli passeggeri/voli merci e posta

n1

X

X

 

10

Informazioni sul vettore aereo

a3

X

X

X

11

Tipo di aeromobile

an..4

X

 

 

12

Passeggeri

n..12

X

X

X

13

Passeggeri in transito diretto

n..12

 

 

X

14

Merci e posta

n..12

X

X

X

15

Voli aerei commerciali (tabella “A1”)/movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali (tabella “C1”)

n..12

X

 

X

16

Movimenti complessivi di aeromobili

n..12

 

 

X

17

Posti passeggeri disponibili

n..12

X

 

 

 

     Una tabella (per un periodo) deve corrispondere ad un file (o "invio") trasmesso ad Eurostat.

     Ogni file (tabella) va identificato conformemente alla norma seguente: "CCYYPPTT.csv" (per il formato csv) o:

     "CCYYPPTT.ges" (per il formato gesmes) in cui "CC" rappresenta il codice del paese (ISO 2 lettere), "YY" l'anno, "PP" il periodo (AN, Q1..Q4 o 01..12) e "TT" l'identificazione della tabella ("A1", "B1" o "C1").

     In caso di compressione del file, va utilizzato il suffisso ".zip" invece di ".csv" o ".ges".

     Il supporto di trasmissione deve essere compatibile con il sistema automatico di controllo e di elaborazione dei dati presso Eurostat.

     Vanno preferiti gli strumenti compatibili EDI. Tuttavia, per un periodo di transizione, possono essere accettati anche strumenti "Pre-EDI" come pure messaggi elettronici strutturati inviati ad un indirizzo fornito da Eurostat.

     Ove si utilizzi un messaggio elettronico strutturato:

     - il campo "oggetto" del messaggio elettronico deve includere il nome del file (tabella) da inviare,

     - il file (tabella) deve essere allegato al messaggio elettronico (è accettabile un unico file per messaggio elettronico),

     - le osservazioni sui dati possono essere inserite come testo nel corpo del messaggio cui è allegata una tabella (non va utilizzato un testo formattato).

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis) [2]


[1] Allegato così modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 546/2005.

[2] Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 437/2003.