§ 8.3.229 - Decisione 13 ottobre 2005, n. 777.
Decisione n. 2005/777/CE della Commissione recante modifica della decisione 2005/180/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:13/10/2005
Numero:777


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 8.3.229 - Decisione 13 ottobre 2005, n. 777.

Decisione n. 2005/777/CE della Commissione recante modifica della decisione 2005/180/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 9 novembre 2005, n. L 293).

 

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 9,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE, gli Stati membri sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall’ultima data di applicazione delle versioni modificate dell’allegato della direttiva, le deroghe che intendono applicare.

      (2) La direttiva 2003/29/CE della Commissione ha modificato l’allegato della direttiva 96/49/CE. A norma della direttiva 2003/29/CE, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni nazionali entro il 1o luglio 2003, giacché la scadenza dei termini di applicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE era fissata al 30 giugno 2003.

      (3) Alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 il loro intento di adottare disposizioni in deroga alla direttiva 96/49/CE. Con decisione 2005/180/CE, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare disposizioni in deroga a quelle contenute negli allegati I e II della decisione.

      (4) La direttiva 2004/89/CE della Commissione ha di nuovo modificato l’allegato della direttiva 96/49/CE. A norma della direttiva 2004/89/CE, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni nazionali entro il 1o ottobre 2004, giacché la scadenza dei termini di applicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE era fissata al 30 settembre 2004.

      (5) Entro il 31 dicembre 2004 il Regno Unito ha notificato alla Commissione l’intenzione di modificare le deroghe in vigore a esso applicabili di cui all’allegato I della decisione 2005/180/CE. La Commissione ha approvato le notifiche dopo averne verificato la conformità con le condizioni stabilite nell’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE. Lo Stato membro interessato deve pertanto essere autorizzato ad adottare le deroghe notificate.

      (6) È pertanto necessario modificare l’allegato I della decisione 2005/180/CE.

      (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 94/55/CE del Consiglio,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2005/180/CE è modificata come segue:

     L’allegato I è modificato per mezzo delle deroghe elencate nell’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di determinate merci pericolose

 

     REGNO UNITO

 

     RA-SQ 15.2 (modificato)

     Oggetto: movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

     Riferimento all’allegato della direttiva: parti 5 e 7.

     Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all’utilizzazione e ai veicoli.

     Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

     Contenuto della normativa nazionale:

     Osservazioni: la movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente «trasporto di sostanze pericolose»: in pratica le disposizioni RID non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono «nominalmente vuoti», la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

 

     RA-SQ 15.4 (modificato)

     Oggetto: consentire «quantitativi totali massimi per unità di trasporto» diversi per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

     Riferimento all’allegato della direttiva: 1.1.3.1.

     Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto.

     Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

     Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

     Osservazioni: permettere diversi limiti quantitativi e fattori di moltiplicazione per il carico misto delle merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno «20» per il trasporto di merci della categoria 1 e «2» per quelli della categoria 2.

 

     RA-SQ 15.5 (modificato)

     Oggetto: Adozione di RA-SQ 6.6.

     Riferimento all’allegato della direttiva: 5.3.1.3.2.

     Contenuto dell’allegato della direttiva: riduzione dell’obbligo di etichettatura per i carri merci trainati per ferrovia.

     Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

     Contenuto della normativa nazionale: : l’obbligo di etichettatura non si applica qualora la segnalazione del veicolo sia chiaramente visibile.

     Osservazioni: si tratta di una norma nazionale del Regno Unito già esistente.