Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.3 trasporti terrestri |
Data: | 22/04/2005 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 8.3.221 – Direttiva 22 aprile 2005, n. 30.
Direttiva n. 2005/30/CE della Commissione che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 27 aprile 2005, n. L 106).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, in particolare l’articolo 7,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 97/24/CE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE istituita dalla
(2) Onde garantire prestazioni appropriate in materia di controllo delle emissioni, occorre introdurre misure tecniche, in quanto entità tecniche distinte, per l’omologazione dei convertitori catalitici di ricambio. Vanno adottate misure adeguate per contribuire al rispetto delle disposizioni negli Stati membri tramite la marcatura dei convertitori catalitici di ricambio e del loro imballaggio.
(3) Occorre aggiornare per Malta e per Cipro il codice dello Stato membro che rilascia l’omologazione, quale definito nell’allegato V della
(4) Le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE vanno modificate di conseguenza.
(5) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
Il testo allegato alla direttiva 97/24/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente direttiva.
Art. 2.
Gli allegati II e V della
Art. 3.
1. Per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della
b) vietare la vendita o l’installazione su un veicolo.
2. A decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non rilasciano più l’omologazione CE a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della
Art. 4.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 maggio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, con acclusa una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 maggio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 5.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 6.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)