§ 8.3.137 - Direttiva 29 luglio 1991, n. 440.
Direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:29/07/1991
Numero:440


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. La presente direttiva si applica alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in uno [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Il gestore dell'infrastruttura applica alle imprese ferroviarie che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria da lui gestita un canone di utilizzazione dell'infrastruttura stessa. Previa [...]
Art. 9.      1. Gli Stati membri creano, in cooperazione con le imprese ferroviarie pubbliche esistenti, meccanismi adeguati per contribuire alla riduzione dell'indebitamento di tali imprese ad un livello [...]
Art. 10 bis.      1. La rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci consta degli elementi seguenti
Art. 10 ter.      1. Entro il 15 settembre 2001 la Commissione adotta le disposizioni necessarie per seguire le condizioni tecniche ed economiche e gli sviluppi di mercato del trasporto ferroviario europeo. La [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di [...]
Art. 13.      La decisione 75/327/CEE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1993. I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva
Art. 14. 
Art. 14 bis. 
Art. 15.      Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, prendono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al [...]
Art. 16.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 8.3.137 - Direttiva 29 luglio 1991, n. 440. [1]

Direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

(G.U.C.E. 24 agosto 1991, n. L 237).

 

SEZIONE I

Ambito di applicazione e definizioni [2]

 

Art. 1. [3]

 

     Art. 2.

     1. La presente direttiva si applica alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in uno Stato membro.

     2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le imprese ferroviarie la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.

     3. Le imprese le cui attività ferroviarie sono limitate alla prestazione unicamente di servizi di navetta per veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la Manica sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 10 e 10 bis [4].

     4. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito d’applicazione della presente direttiva i servizi ferroviari in transito attraverso la Comunità e che hanno inizio e termine fuori del territorio della Comunità [5].

 

     Art. 3. [6]

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     - "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza ai sensi delle Vigenti disposizioni comunitarie e la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;

     - "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresa eventualmente anche la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura. I compiti del gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi organismi o imprese.

     - "infrastruttura ferroviaria", quanto definito nell'allegato I, parte A del regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70,

ad eccezione dell'ultimo trattino che, ai soli scopi della presente direttiva, sarà così formulato: "Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture"

     - ["associazione internazionale", qualsiasi associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi che abbia lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri] [7];

     - "servizio di trasporto internazionale di merci", il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno può essere unito ad un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera;

     - “servizio di trasporto internazionale di passeggeri”: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera [8];

     - "servizi urbani ed extraurbani", i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, nonché le esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche;

     - “transito”: l’attraversamento del territorio della Comunità effettuato senza caricare ne scaricare merci e/o senza far salire né scendere passeggeri nel territorio della Comunità [9],

     - "servizi regionali", i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una regione.

 

SEZIONE II

Indipendenza gestionale [10]

 

     Art. 4. [11]

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, in materia di gestione, di amministrazione e di controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile, le imprese ferroviarie abbiano uno status indipendente in virtù del quale dispongano, in particolare, di un patrimonio, di un bilancio e di una contabilità distinti da quelli degli Stati.

     2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di diritti e di assegnazione stabilite dagli Stati membri, il gestore

dell'infrastruttura è responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto.

     L imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro.

     2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attività, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre prevedere i mezzi che permettono la realizzazione di tali obiettivi.

     3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di:

     - [costituire con una o più imprese ferroviarie diverse un'associazione internazionale] [12];

     - stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni della sezione III;

     - disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alle nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

     - prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri;

     - sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative;

     - avviare nuove attività in settori associati all'attività ferroviaria.

 

SEZIONE III

Separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto

 

     Art. 6. [13]

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia i conti profitti e perdite, sia i bilanci siano tenuti separati e siano pubblicati per le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto e per quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due settori di attività non può essere trasferito all'altro. I conti relativi ai due settori di attività sono tenuti in modo da riflettere tale divieto.

     2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che detta separazione comporti sezioni organiche distinte all'interno di una stessa impresa o che la gestione dell'infrastruttura sia esercitata da un ente distinto.

     3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le funzioni essenziali che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura, elencate all'allegato II, siano attribuite a enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle strutture organizzative è necessario provare che il presente obiettivo è stato realizzato. Gli Stati membri possono tuttavia incaricare le imprese ferroviarie o qualsiasi altro organismo della riscossione dei diritti e attribuire loro la responsabilità di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, ad esempio investimenti, manutenzione e finanziamento.

     4. Entro il 15 marzo 2006 l'applicazione del paragrafo 3 è oggetto di una relazione della Commissione a norma dell'articolo 10 ter.

 

     Art. 7. [14]

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale tenendo conto eventualmente delle esigenze generali della Comunità.

     [2. Gli Stati membri garantiscono che siano fissati standard e norme di sicurezza, che il materiale rotabile e le imprese ferroviarie siano oggetto di conseguente certificazione e che per gli incidenti siano svolte indagini. Questi compiti sono svolti da enti o imprese che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario e che sono indipendenti da enti o imprese che prestano tali servizi, secondo modalità che assicurino un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura. Le imprese ferroviarie applicano tali standard e norme di sicurezza. Salvo nel caso in cui gli Stati membri incarichino organismi indipendenti dell'esecuzione e del controllo, essi possono chiedere o consentire la partecipazione delle imprese ferroviarie per garantire l'esecuzione e il controllo degli standard e delle norme di sicurezza, garantendo al tempo stesso l'esecuzione neutrale e non discriminatoria di tali funzioni.] [15]

     3. Gli Stati membri possono inoltre concedere al gestore dell'infrastruttura, nel rispetto degli articoli 73, 87 e 88 del trattato, un finanziamento sufficiente in funzione dei compiti, della dimensione e delle esigenze finanziarie, in particolare per far fronte a nuovi investimenti.

     4. Nell'ambito della politica generale stabilita dallo Stato, il gestore dell'infrastruttura elabora un piano commerciale comprendente i programmi di investimento e di finanziamento. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi.

 

     Art. 8.

     Il gestore dell'infrastruttura applica alle imprese ferroviarie che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria da lui gestita un canone di utilizzazione dell'infrastruttura stessa. Previa consultazione di detto gestore, gli Stati membri definiscono le modalità per la fissazione del canone.

     Il canone di utilizzazione è calcolato in modo da evitare discriminazioni tra le imprese ferroviarie e può tenere in particolare conto del totale dei chilometri percorsi, della composizione del treno e di ogni esigenza specifica in relazione a fattori quali la velocità, il carico per asse e il grado o il periodo di utilizzazione dell'infrastruttura [16].

 

SEZIONE IV

Risanamento finanziario

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri creano, in cooperazione con le imprese ferroviarie pubbliche esistenti, meccanismi adeguati per contribuire alla riduzione dell'indebitamento di tali imprese ad un livello che non ostacoli una sana gestione finanziaria e per attuare il risanamento della loro situazione finanziaria.

     2. A tal fine gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinché, nell'ambito della contabilità delle imprese, sia istituito un servizio distinto per l'ammortamento dei debiti.

     Il passivo di questo servizio possono essere trasferiti, fino ad estinzione, tutti i prestiti contratti dall'impresa per finanziare gli investimenti e per coprire le eccedenze di spese di gestione risultanti dall'attività di trasporto ferroviario o dalla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. I debiti derivanti da attività di società affiliate non possono essere presi in considerazione.

     3. La concessione, da parte degli Stati membri, degli aiuti destinati alla eliminazione dei debiti di cui al presente articolo avviene nel rispetto degli articoli 73, 87 e 88 del trattato [17];

     4. Nel caso delle imprese ferroviarie, i conti profitti e perdite e i bilanci, o il bilancio annuale che espone l'attivo e il passivo, sono tenuti separati e sono pubblicati per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di merci. I fondi erogati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto di persone per servizio pubblico devono figurare separatamente nella pertinente contabilità e non possono essere trasferiti alle attività relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o altre attività [18].

 

SEZIONE V

Accesso all'infrastruttura ferroviaria

    Art. 10. [19]

    1. [Alle associazioni internazionali sono riconosciuti, negli Stati membri in cui sono stabilite le imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione, diritti di accesso e di transito nonché diritti di transito negli altri Stati membri per la prestazione di servizi di trasporto internazionali tra gli Stati membri in cui sono stabilite le imprese che costituiscono l'associazione] [20].

    2. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 è riconosciuto l'accesso, a condizioni eque, all'infrastruttura degli altri Stati membri per l'esercizio dei servizi di trasporti combinati internazionali di merci.

     3. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 e riconosciuto, a condizioni eque, l'accesso alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci di cui all'articolo 10 bis e all'allegato I e, entro il 1° gennaio 2006, all'intera rete ferroviaria, per l'esercizio dei servizi di trasporto internazionale di merci.

     Inoltre, entro il 1° gennaio 2007, alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 é consentito, a condizioni eque, l'accesso all'infrastruttura in tutti gli Stati membri per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci. [21]

     3 bis. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 è accordato, entro il 1° gennaio 2010, il diritto di accesso all’infrastruttura di tutti gli Stati membri per l’esercizio di servizi di trasporto internazionale di passeggeri. Durante lo svolgimento di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso internazionale, ivi compreso in stazioni situate nel medesimo Stato membro.

 

Il diritto di accesso all’infrastruttura degli Stati membri per i quali la parte del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia rappresenta più del 50% del fatturato viaggiatori delle imprese ferroviarie nello Stato membro in questione è concesso entro il 1° gennaio 2012.

 

L’organismo o gli organismi di regolamentazione di cui all’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE stabiliscono, a seguito di una richiesta delle autorità competenti e/o delle imprese ferroviarie interessate, se la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi [22].

 

3 ter. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso di cui al paragrafo 3 bis sui servizi da origine a destinazione che sono oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico conformi alla normativa comunitaria in vigore. Detta limitazione non può determinare una restrizione del diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso di un servizio internazionale, ivi compreso in stazioni situate nel medesimo Stato membro, salvo se l’esercizio di tale diritto comprometta l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.

 

L’organismo o gli organismi di regolamentazione di cui all’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE stabiliscono se l’equilibrio economico risulti compromesso in base ad un’analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:

 

- della o delle competenti autorità di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico,

 

- di qualsiasi altra autorità competente interessata e dotata del diritto di limitare l’accesso a titolo di tale articolo,

 

- del gestore dell’infrastruttura, o

 

- dell’impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico.

 

Le autorità competenti e le imprese ferroviarie che prestano servizi pubblici forniscono all’organismo o agli organismi di regolamentazione competenti le informazioni ragionevolmente necessarie per addivenire ad una decisione. L’organismo di regolamentazione valuta le informazioni ricevute consultandosi adeguatamente con tutte le parti interessate e informa queste ultime della sua decisione motivata entro un termine ragionevole è prestabilito e, comunque, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. L’organismo di regolamentazione motiva la sua decisione e precisa il termine entro cui

 

- la o le autorità competenti,

 

- il gestore dell’infrastruttura,

 

- l’impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico, o

 

- l’impresa ferroviaria che chiede l’accesso

 

possono chiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato [23].

 

3 quater. Gli Stati membri possono inoltre limitare il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate nel medesimo Stato membro lungo il percorso di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri se un’esclusiva per il trasporto di passeggeri tra le stazioni in questione è stata concessa a titolo di un contratto di concessione attribuito prima del 4 dicembre 2007, mediante una procedura di aggiudicazione in concorrenza equa e secondo i pertinenti principi della normativa comunitaria. Detta limitazione può restare in vigore per la durata iniziale del contratto o per 15 anni, ove la durata sia superiore [24].

 

3 quinquies. Le disposizioni della presente direttiva non richiedono ad uno Stato membro di concedere, prima del 1° gennaio 2010, il diritto di accesso di cui al paragrafo 3 bis alle imprese ferroviarie, e alle relative imprese figliazioni controllate direttamente o indirettamente, che sono dotate di licenza in uno Stato membro in cui non sono concessi diritti di accesso di natura analoga [25].

 

3 sexies. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le decisioni di cui ai paragrafi 3 ter, 3 quater e 3 quinquies siano sottoposte a controllo giurisdizionale [26].

 

3 septies. Salvo restando il paragrafo 3 ter, gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni di cui al presente articolo, l’autorità competente per i trasporti ferroviari di viaggiatori a riscuotere da imprese ferroviarie che assicurano servizi viaggiatori diritti sull’esercizio di collegamenti che sono di competenza di detta autorità e sono effettuati fra due stazioni di tale Stato membro.

 

Nella fattispecie, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto nazionale o internazionale di passeggeri sono soggette al medesimo prelievo sull’esercizio delle linee di competenza di tale autorità.

 

I diritti riscossi sono destinati a compensare detta autorità per gli obblighi di servizio pubblico previsti nel quadro di contratti di servizio pubblico aggiudicati in conformità del diritto comunitario. I proventi ottenuti da tali diritti e pagati come compensazione non possono eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico in questione, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.

 

I diritti riscossi sono conformi alla legislazione comunitaria, segnatamente nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, in particolare tra prezzo medio del servizio al passeggero e livello dei diritti. La totalità dei diritti imposti ai sensi del presente paragrafo non deve compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia di passeggeri al quale si applicano.

 

Le autorità competenti conservano le informazioni necessarie per poter risalire sia all’origine dei diritti che all’utilizzo degli stessi. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione [27].

    4. In casi specifici la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, esamina l'applicazione e l'attuazione del presente articolo e, entro due mesi dalla ricezione di tale richiesta e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, decide se la misura in questione può continuare ad essere applicata. La Commissione comunica la sua decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Fatto salvo l'articolo 226 del trattato, gli Stati membri possono sottoporre al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può in circostanze eccezionali adottare una decisione diversa entro un mese.

     5. Le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario concludono, in base al diritto pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni alla base di detti accordi sono non discriminatorie e trasparenti, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza [28].

     6. I raccordi ferroviari di accesso e la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali e nei porti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide per ferrovia a condizioni di mercat [29].

     7. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativa alla politica della concorrenza e delle istituzioni competenti in materia, l'organismo di regolamentazione istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, od ogni altro organismo che goda di uguale indipendenza, vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari, compreso il mercato del trasporto ferroviario di merci. Tale organismo è istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della precitata direttiva. Ogni richiedente o interessato propone ricorso dinanzi a tale organismo qualora ritenga di essere stato oggetto di trattamento iniquo o di una discriminazione o leso in altro modo. L'organismo di regolamentazione decide quanto prima, sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio, in merito alle misure volte a correggere sviluppi negativi in detti mercati. Per assicurare l'essenziale possibilità di controllo giurisdizionale e la necessaria cooperazione tra gli organismi di regolamentazione nazionali, in detto contesto si applicano l'articolo 30, paragrafo 6, e l'articolo 31 della precitata direttiva.

     8. Anteriormente al 1° gennaio 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione riguardante l’attuazione della presente direttiva.

     La relazione tratta i seguenti argomenti:

     - l’attuazione della presente direttiva negli Stati membri, in particolare il suo impatto sugli Stati membri di cui al paragrafo 3 bis, secondo comma, e l’effettivo funzionamento dei diversi organi interessati,

     - l’evoluzione del mercato, in particolare tendenze del traffico internazionale, attività e quota di mercato di tutti gli operatori, compresi i nuovi [30].

     9. Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione riguardante l’attuazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 bis a 3 septies.

 

L’applicazione della presente direttiva è valutata sulla base di una relazione presentata dalla Commissione due anni dopo la data di apertura del mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri.

 

Tale relazione valuta egualmente lo sviluppo del mercato, incluso lo stato dei preparativi per un’ulteriore apertura del mercato su rotaia. In detta relazione la Commissione analizza anche i diversi modelli per l’organizzazione di tale mercato e l’impatto della presente direttiva sui contratti di servizio pubblico e il loro finanziamento. Nel fare ciò la Commissione prende in considerazione l’attuazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e le differenze intrinseche tra gli Stati membri (densità delle reti, numero di passeggeri, distanza media dei viaggi). Nella stessa relazione la Commissione, se del caso, propone misure complementari per facilitare qualsiasi apertura in questo senso e valuta l’impatto di eventuali misure di tal genere [31].

 

     Art. 10 bis.

     1. La rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci consta degli elementi seguenti:

     a) le linee ferroviarie indicate nelle carte di cui all'allegato I;

     b) gli itinerari alternativi, se necessario, in particolare nei pressi di un'infrastruttura a capacità limitata ai sensi della direttiva 2001/14/CE. In caso di offerta dei suddetti itinerari occorre salvaguardare, per quanto possibile, i tempi di viaggio complessivi;

     c) le linee di accesso a terminali che servono o che potrebbero servire più di un cliente finale e ad altri siti e impianti, comprese le linee affluenti e defluenti;

     d) le linee di accesso da e verso i porti elencati nell'allegato I, comprese le linee affluenti.

     2. Le linee affluenti indicate alle lettere c) e d) del paragrafo 1 coprono, alle due estremità del viaggio, la maggior distanza tra 50 km e il 20 % della lunghezza del viaggio sulle linee ferroviarie di cui al paragrafo 1, lettera a). Il Belgio e il Lussemburgo, in quanto Stati membri con una rete relativamente piccola o concentrata, possono limitare, dopo il 15 marzo 2003, la lunghezza delle linee affluenti nel primo anno ad almeno 20 km e, fino alla fine del secondo anno, ad almeno 40 km.

 

SEZIONE V bis [32]

Compiti di controllo della Commissione

 

     Art. 10 ter.

     1. Entro il 15 settembre 2001 la Commissione adotta le disposizioni necessarie per seguire le condizioni tecniche ed economiche e gli sviluppi di mercato del trasporto ferroviario europeo. La Commissione garantisce che siano rese disponibili risorse adeguate per permettere un monitoraggio efficace del settore.

     2. In tale contesto, la Commissione associa strettamente ai suoi lavori rappresentanti degli Stati membri e rappresentanti dei settori interessati, compresi gli utilizzatori, affinché essi siano in grado di seguire meglio gli sviluppi del settore ferroviario e l'evoluzione del mercato, di procedere alla valutazione dell'effetto delle misure adottate e di fornire gli studi d'impatto delle misure previste dalla Commissione.

     3. La Commissione controlla l'uso delle reti e l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario, in particolare l'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, l'assegnazione della capacità, la regolamentazione e le licenze in materia di sicurezza e il grado di armonizzazione che si sviluppa. Esso garantisce una cooperazione attiva fra i pertinenti organismi di regolamentazione negli Stati membri.

     4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio circa:

     a) l'evoluzione del mercato interno nel settore dei servizi ferroviari;

     b) le condizioni quadro;

     c) lo stato della rete ferroviaria europea [33];

     d) l'utilizzo dei diritti di accesso;

     e) gli ostacoli a servizi ferroviari più efficienti;

     f) le limitazioni di infrastruttura e

     g) la necessità di una normativa.

 

SEZIONE VI

Disposizioni finali

 

     Art. 11. [34]

     1. Gli Stati membri possono sottoporre alla Commissione qualsiasi problema riguardante l'applicazione della presente direttiva. Le decisioni del caso sono adottate mediante la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

     2. Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, relative all’adeguamento degli allegati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3 [35].

 

    Art. 11 bis. [36]

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8 della stessa.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa [37].

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 12.

     Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono i servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

 

     Art. 13.

     La decisione 75/327/CEE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1993. I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva.

 

     Art. 14. [38]

     [Entro il 15 marzo 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, corredata di opportune proposte sull'ulteriore azione comunitaria volta a sviluppare il mercato ferroviario e il quadro giuridico che lo disciplina.]

 

     Art. 14 bis. [39]

     1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 marzo 2003 i seguenti Stati membri:

     - l'Irlanda, in quanto Stato membro insulare collegato da una linea ferroviaria ad un solo altro Stato membro,

     - il Regno Unito limitatamente all'Irlanda del Nord, per la stessa ragione, e

     - la Grecia, in quanto Stato membro privo di un collegamento ferroviario diretto con un altro Stato membro, non sono tenuti ad applicare la prescrizione di attribuire ad un organismo indipendente la responsabilità delle funzioni che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, e i compiti previsti all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, nella misura in cui tali articoli obbligano gli Stati membri ad istituire organismi indipendenti per lo svolgimento dei compiti di cui a tali articoli.

     2. Tuttavia, laddove:

     a) più di un'impresa ferroviaria titolare di licenza a norma dell'articolo 4 della direttiva 95/18/CE del Consiglio, oppure, nel caso dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, una società ferroviaria titolare di licenza ottenuta altrove, presenti formale richiesta di effettuare servizi ferroviari concorrenti in, da o verso l'Irlanda, l'Irlanda del Nord o la Grecia, sarà deciso secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, se continuare ad applicare questa deroga, o

     b) un'impresa ferroviaria che effettua servizi ferroviari in Irlanda, Irlanda del Nord o Grecia presenti formale domanda di effettuare servizi ferroviari nel, dal o verso il territorio di un altro Stato membro (nel caso dell'Irlanda o del Regno Unito limitatamente all'Irlanda del Nord o di entrambi, un altro Stato membro fuori del loro territorio), la deroga di cui al presente articolo non si applica. Entro un anno a decorrere dalla ricezione della decisione di cui alla lettera a) adottata secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, o dalla ricezione della notifica della richiesta formale di cui alla lettera b), lo Stato membro o gli Stati membri interessati (Irlanda, Regno Unito limitatamente all'Irlanda del Nord, e Grecia) adottano la normativa per l'applicazione degli articoli di cui al paragrafo 1.

     3. La deroga di cui al paragrafo 1 può essere rinnovata per periodi non superiori a cinque anni. Entro 12 mesi dalla data di scadenza della deroga, lo Stato membro che se ne avvale può formulare una richiesta alla Commissione per chiederne la proroga. Tale richiesta deve essere motivata. La Commissione esamina la richiesta e adotta una decisione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2. La suddetta procedura si applica ad ogni decisione connessa con la richiesta. Quando adotta la sua decisione, la Commissione tiene conto di ogni sviluppo della situazione geopolitica e del mercato ferroviario nel, dal e verso il territorio dello Stato membro che ha chiesto la proroga della deroga.

     4. Fino al 31 agosto 2004 il Lussemburgo, in quanto Stato membro con una rete ferroviaria relativamente piccola, non è tenuto ad applicare la prescrizione di attribuire ad un organismo indipendente la responsabilità delle funzioni che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui esso obbliga gli Stati membri ad istituire organismi indipendenti per lo svolgimento dei compiti di cui a detto articolo.

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, prendono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano a Cipro e a Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all’interno del loro territorio [40].

 

     Art. 16.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [41]

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II [42]

 

     Elenco delle funzioni essenziali di cui all'articolo 6, paragrafo 3:

     - preparazione e adozione delle decisioni relative alle licenze delle imprese ferroviarie, compresa la concessione di licenze individuali,

     - adozione di decisioni relative all'assegnazione delle linee ferroviarie, comprese la definizione e la valutazione della disponibilità, nonché l'assegnazione di singole linee ferroviarie,

     - adozione di decisioni relative all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura,

     - controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti nella prestazione di taluni servizi.

 


[1] Abrogata dall'art. 65 della Direttiva n. 2012/34/UE, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[7] Trattino soppresso dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[8] Trattino inserito dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[9] Trattino inserito dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[10] Titolo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[12] Trattino soppresso dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[15] Paragrafo abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/51/CE, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 1 della direttiva n. 2004/51/CE.

[16] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[17] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[18] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[20] Paragrafo soppresso dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[21] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/51/CE.

[22] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[23] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[24] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[25] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[26] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[27] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[28] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/51/CE.

[29] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/51/CE.

[30] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/51/CE e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[31] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[32] Sezione aggiunta dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[33] Lettera così sostituita dall’art. 1 della direttiva n. 2004/51/CE.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[35] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[36] Articolo aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[37] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[38] Articolo sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE ed abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/51/CE.

[39] Articolo aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1 della Direttiva n. 2007/58/CE.

[41] Allegato aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE e modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[42] Allegato aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 2001/12/CE.