§ 7.4.82 - Direttiva 22 ottobre 2008, n. 92.
Direttiva n. 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:22/10/2008
Numero:92


Sommario
Art. 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell’industria, quali definiti negli allegati I e II, comunichino [...]
Art. 2. 1. Il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno, le imprese menzionate nell’articolo 1 rilevano i dati di cui ai punti 1 e 2 dello stesso articolo
Art. 3. Le disposizioni di attuazione relative alla forma e al tenore nonché a ogni altra caratteristica delle informazioni di cui all’articolo 1 figurano negli allegati I e II
Art. 4. Eurostat è tenuto a non divulgare i dati che gli sono stati comunicati a norma dell’articolo 1 e che, per loro natura, potrebbero essere coperti dal segreto commerciale delle imprese. I dati [...]
Art. 5. Eurostat, qualora constati anomalie o incoerenze statisticamente significative nei dati comunicati a norma della presente direttiva, può chiedere agli organi nazionali di consentirgli di prendere [...]
Art. 6. Se del caso, la Commissione apporta negli allegati I e II, le modifiche rese necessarie da eventuali problemi specifici individuati. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della [...]
Art. 7. 1. La Commissione è assistita da un comitato
Art. 8. Una volta l’anno, la Commissione invia una relazione di sintesi sull’applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo
Art. 9. Per quanto riguarda il gas naturale, la presente direttiva sarà attuata, in uno Stato membro, soltanto cinque anni dopo l’introduzione di tale forma di energia sul mercato in questione
Art. 10. La direttiva n. 90/377/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale [...]
Art. 11. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 12. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 7.4.82 - Direttiva 22 ottobre 2008, n. 92.

Direttiva n. 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)

(G.U.U.E. 7 novembre 2008, n. L 298)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica [2], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [3]. In occasione di nuove modifiche di detta direttiva, è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

 

(2) La trasparenza dei prezzi dell’energia, nella misura in cui rafforza i presupposti di una concorrenza non falsata nel mercato comune, è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamento del mercato interno dell’energia.

 

(3) La trasparenza può contribuire a eliminare possibili discriminazioni applicate nei confronti dei consumatori, favorendo la libera scelta tra fonti di energie e fornitori.

 

(4) Attualmente il livello di trasparenza varia a seconda delle diverse fonti di energia, dei diversi Stati membri o delle diverse regioni della Comunità, compromettendo la realizzazione del mercato interno dell’energia.

 

(5) Tuttavia i prezzi pagati dall’industria comunitaria per l’energia da essa consumata costituiscono uno dei fattori della sua competitività e, per tale motivo, occorre preservare la riservatezza dei prezzi stessi.

 

(6) Il sistema dei consumatori standard che è utilizzato dall’istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) nelle sue pubblicazioni sui prezzi e il sistema dei prezzi applicato per i grandi consumatori industriali di energia elettrica consentono entrambi di conseguire che la trasparenza non osti alla protezione della riservatezza.

 

(7) È d’uopo estendere le categorie di consumatori su cui si basa Eurostat fino ai limiti massimi a cui resterebbe garantita la rappresentatività dei consumatori.

 

(8) In questa maniera verrebbe raggiunta la trasparenza dei prezzi al consumo finale senza mettere in pericolo la necessaria riservatezza dei contratti; affinché venga garantita la riservatezza, devono esservi almeno tre consumatori in una data categoria di consumatori per poter pubblicare un prezzo.

 

(9) Queste informazioni che concerneranno il gas e l’elettricità consumati dall’industria negli usi finali dell’energia consentiranno anche un paragone con le altre fonti energetiche (petrolio, carbone, energie fossili e rinnovabili) e gli altri consumatori.

 

(10) Le imprese fornitrici di gas e di elettricità e i relativi consumatori industriali restano — indipendentemente dall’applicazione della presente direttiva — soggetti all’applicazione delle regole di concorrenza del trattato e pertanto la Commissione può esigere la comunicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita.

 

(11) La conoscenza dei vigenti sistemi di prezzi rientra nell’ambito della trasparenza dei prezzi.

 

(12) La conoscenza della ripartizione dei consumatori per categoria e delle loro quote rispettive di mercato fa egualmente parte della trasparenza dei prezzi.

 

(13) La comunicazione a Eurostat dei prezzi e delle condizioni di vendita ai consumatori, accompagnata dalla comunicazione dei sistemi di prezzi in vigore e dalla ripartizione dei consumatori per categorie di consumo dovrebbe permettere alla Commissione d’essere informata per determinare, se necessario, le azioni o le opportune proposte in relazione alla situazione del mercato interno dell’energia.

 

(14) L’affidabilità dei dati comunicati a Eurostat sarà maggiormente garantita se le imprese stesse effettuano l’elaborazione di tali dati.

 

(15) La conoscenza della fiscalità e delle tasse parafiscali esistenti in ogni Stato membro è importante per assicurare la trasparenza dei prezzi.

 

(16) Occorre prevedere mezzi di controllo dell’affidabilità dei dati comunicati a Eurostat.

 

(17) La realizzazione della trasparenza implica la pubblicazione e la massima diffusione possibile tra i consumatori dei prezzi e dei sistemi di prezzi.

 

(18) Per realizzare tale trasparenza dei prezzi dell’energia ci si deve basare su tecniche e metodi collaudati, messi a punto e applicati da Eurostat sia nel trattamento e nel controllo della validità sia nella pubblicazione dei dati.

 

(19) È necessario, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno dell’energia, rendere operativo al più presto il sistema della trasparenza.

 

(20) Sarà possibile attuare in modo uniforme la presente direttiva in tutti gli Stati membri solo se il mercato del gas naturale, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, avrà raggiunto un livello di sviluppo sufficiente.

 

(21) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

 

(22) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare agli allegati I e II le modifiche rese necessarie da eventuali problemi specifici individuati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(23) Dato che i nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente la procedura di comitato, non sono necessari, al riguardo, provvedimenti di attuazione da parte degli Stati membri.

 

(24) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato III, parte B,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell’industria, quali definiti negli allegati I e II, comunichino all’istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) nel modo previsto dall’articolo 3:

 

1) i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori industriali finali di gas e di energia elettrica;

 

2) i vigenti sistemi di prezzi;

 

3) la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo, onde provvedere alla rappresentatività di tali categorie a livello nazionale.

 

     Art. 2.

1. Il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno, le imprese menzionate nell’articolo 1 rilevano i dati di cui ai punti 1 e 2 dello stesso articolo.

 

Tali dati, elaborati conformemente all’articolo 3, sono comunicati entro due mesi a Eurostat e alle autorità competenti degli Stati membri.

 

2. In base ai dati di cui al paragrafo 1, Eurostat pubblica, a maggio e a novembre di ogni anno, in una forma appropriata, i prezzi del gas e dell’energia elettrica per usi industriali negli Stati membri nonché i sistemi di prezzi utilizzati per la loro elaborazione.

 

3. L’informazione di cui all’articolo 1, punto 3, è comunicata ogni due anni a Eurostat e alle competenti autorità degli Stati membri.

 

Tale informazione non è pubblicata.

 

     Art. 3.

Le disposizioni di attuazione relative alla forma e al tenore nonché a ogni altra caratteristica delle informazioni di cui all’articolo 1 figurano negli allegati I e II.

 

     Art. 4.

Eurostat è tenuto a non divulgare i dati che gli sono stati comunicati a norma dell’articolo 1 e che, per loro natura, potrebbero essere coperti dal segreto commerciale delle imprese. I dati statistici riservati trasmessi a Eurostat sono accessibili ai soli funzionari dello stesso e possono essere utilizzati a scopi esclusivamente statistici.

 

Il primo paragrafo non osta alla pubblicazione di questi dati in una forma aggregata che non consenta di identificare singole transazioni commerciali.

 

     Art. 5.

Eurostat, qualora constati anomalie o incoerenze statisticamente significative nei dati comunicati a norma della presente direttiva, può chiedere agli organi nazionali di consentirgli di prendere cognizione dei dati non aggregati pertinenti nonché dei procedimenti di calcolo o di valutazione su cui si fondano le informazioni aggregate, per valutare o rettificare l’informazione giudicata anormale.

 

     Art. 6.

Se del caso, la Commissione apporta negli allegati I e II, le modifiche rese necessarie da eventuali problemi specifici individuati. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

 

Dette modifiche riguardano tuttavia soltanto gli elementi tecnici contenuti negli allegati I e II e sono pertanto esclusi gli emendamenti tali da poter alterare l’economia generale del sistema.

 

     Art. 7.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 8.

Una volta l’anno, la Commissione invia una relazione di sintesi sull’applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

 

     Art. 9.

Per quanto riguarda il gas naturale, la presente direttiva sarà attuata, in uno Stato membro, soltanto cinque anni dopo l’introduzione di tale forma di energia sul mercato in questione.

 

La data di introduzione di questa fonte di energia su un mercato nazionale forma oggetto di una dichiarazione esplicita e tempestiva alla Commissione da parte dello Stato membro interessato.

 

     Art. 10.

La direttiva n. 90/377/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato III, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato IV.

 

     Art. 11.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 12.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

 

 

[1] Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

 

[2] GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16.

 

[3] Cfr. allegato III, parte A.

 

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

 

ALLEGATO I

 

PREZZI DEL GAS

 

I prezzi del gas fornito ai consumatori finali industriali [1] sono rilevati e compilati secondo la seguente metodologia:

 

a) sono comunicati i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano gas naturale distribuito attraverso la rete primaria per il loro uso interno;

 

b) sono presi in considerazione tutti gli impieghi industriali del gas. Sono esclusi i consumatori che utilizzano il gas:

 

- per la produzione di energia elettrica in centrali elettriche o in centrali di cogenerazione,

 

- per impieghi non energetici (ad esempio, nell’industria chimica),

 

- oltre i 4000000 di gigajoule (GJ) all’anno;

 

c) i prezzi rilevati sono ordinati per fasce di consumo, definite in base alla quantità minima e massima di gas consumata in un anno;

 

d) i prezzi sono rilevati due volte all’anno all’inizio di ogni semestre (gennaio e luglio) e si riferiscono ai prezzi medi pagati per il gas dai consumatori finali industriali nel corso del semestre precedente. La prima comunicazione dei dati sui prezzi all’istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) riguarda la situazione al 1 gennaio 2008;

 

e) i prezzi sono espressi in moneta nazionale per gigajoule. L’unità dell’energia utilizzata è misurata dal potere calorifico superiore;

 

f) i prezzi sono comprensivi di tutte le spese: tasse per l’uso della rete, più il prezzo dell’energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni, più altri eventuali oneri (affitto del contatore, canone fisso, ecc.). Non è compresa nel prezzo la spesa del primo allacciamento;

 

g) i prezzi da comunicare sono i prezzi medi nazionali;

 

h) gli Stati membri approntano e applicano procedure efficienti per la compilazione dei dati rappresentativi in base alle seguenti regole:

 

- i prezzi sono prezzi medi ponderati, dove il fattore di ponderazione è rappresentato dalle quote di mercato detenute dalle imprese fornitrici. La media aritmetica è ammessa soltanto quando non sia possibile calcolare i prezzi ponderati. In entrambi i casi, gli Stati membri assicurano che i dati raccolti si riferiscano a una quota rappresentativa del mercato nazionale,

 

- le quote di mercato sono calcolate con riferimento al volume del gas fatturato dai fornitori ai consumatori finali industriali. Se possibile, queste quote di mercato sono calcolate separatamente per ciascuna categoria di consumatori. Le informazioni utilizzate per il calcolo dei prezzi medi ponderati sono gestite dagli Stati membri rispettando rigorosamente la riservatezza,

 

- per garantire la riservatezza, i dati sui prezzi sono comunicati soltanto se, nello Stato membro interessato, esistono almeno tre consumatori finali in ciascuna delle categorie di cui alla lettera j);

 

i) devono essere comunicati tre livelli di prezzo:

 

- i prezzi al netto di tutte le tasse e oneri,

 

- i prezzi al netto dell’IVA e di altre imposte recuperabili,

 

- i prezzi comprensivi di tutte le tasse, oneri e IVA;

 

j) sono rilevati i prezzi del gas per ciascuna delle seguenti categorie di consumatori finali industriali:

 

Consumatori finali industriali

Consumo annuo di gas (in GJ)

 

 

 

 

Minimo

Massimo |

 

 

 

Fascia I1

| < 1000 |

 

 

 

 

Fascia I2

1000

< 10000 |

 

 

 

Fascia I3

10000

< 100000 |

 

 

 

Fascia I4

100000

< 1000000 |

 

 

 

Fascia I5

1000000

≤ 4000000 |

 

k) una volta ogni due anni vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sul sistema di compilazione e, in particolare: una descrizione dell’indagine e della sua portata (numero di imprese fornitrici presso le quali sono stati rilevati i prezzi, quota di mercato totale rappresentata, ecc.), nonché i criteri utilizzati per calcolare i prezzi medi ponderati e il consumo aggregato di ciascuna categoria. La prima comunicazione relativa al sistema di compilazione riguarderà la situazione al 1 gennaio 2008;

 

l) una volta all’anno vengono comunicate ad Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sui principali fattori e caratteristiche medie che incidono sui prezzi comunicati per ciascuna categoria di consumatori.

 

Le suddette informazioni comprendono:

 

- i fattori di carico medi dei consumatori finali industriali di ciascuna fascia, da calcolarsi in base al volume totale delle forniture e della domanda massima media,

 

- una descrizione degli sconti concessi per le forniture interrompibili,

 

- una descrizione dei canoni fissi, dell’affitto dei contatori e di qualsiasi altro onere rilevante a livello nazionale;

 

m) una volta all’anno dovrebbero essere comunicati, contestualmente alla comunicazione di gennaio, anche le tariffe, il metodo di calcolo e una descrizione delle imposte sulle vendite di gas ai consumatori finali industriali. La descrizione deve includere tutti gli oneri non fiscali che coprono i costi della rete e gli obblighi di servizio pubblico.

 

La descrizione delle tasse comprende tre sezioni chiaramente distinte:

 

- tasse, imposte, oneri, tasse parafiscali, diritti e altri oneri fiscali non indicati nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione "prezzi al netto di tasse, imposte e oneri",

 

- tasse, imposte, oneri indicati sulle fatture inviate ai consumatori finali industriali e considerate non rimborsabili. Tutti questi dati devono figurare nella sezione "prezzi al netto dell’IVA e di altre tasse e imposte recuperabili",

 

- l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre tasse e imposte recuperabili indicate nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione "prezzi comprensivi di tutte le tasse, imposte e IVA".

 

Segue una breve panoramica delle imposte, tasse, tasse parafiscali, corrispettivi, canoni e oneri vari:

 

- imposta sul valore aggiunto,

 

- diritti di concessione; riguardano in genere licenze o corrispettivi per l’occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altre apparecchiature per la distribuzione del gas,

 

- tasse e oneri ambientali; in genere sono finalizzati a incentivare le fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione oppure mirano a penalizzare le emissioni di CO2, SO2 o emissioni di altra natura legate al cambiamento climatico,

 

- altre imposte, tasse e oneri legati al settore dell’energia: ad esempio, corrispettivi per obblighi di servizio pubblico, prelievi per il finanziamento delle autorità regolatrici, ecc.,

 

- altre imposte, tasse e oneri non legati al settore dell’energia: ad esempio, imposte nazionali, locali o regionali sul consumo di energia, tasse sulla distribuzione del gas, ecc.

 

Le imposte sul reddito, sulla proprietà immobiliare, sui carburanti per autotrazione, i pedaggi stradali, i diritti per licenze o concessioni per la radio e le telecomunicazioni, la pubblicità, i canoni per la concessione di licenze, le tasse sui rifiuti, ecc. non entrano in considerazione in questa sede e sono quindi esclusi da questo elenco, poiché formano incontestabilmente parte dei costi operativi e si applicano anche ad altre attività economiche e industriali;

 

n) negli Stati membri in cui esiste un’unica società che effettua tutte le vendite ai clienti industriali, i dati possono essere comunicati da questa società. Negli Stati membri in cui operano più società le informazioni prescritte devono essere comunicate da un organismo statistico indipendente.

 

[1] I consumatori finali industriali possono comprendere altri consumatori non residenziali.

 

 

ALLEGATO II

 

PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA

 

I prezzi dell’energia elettrica fornita ai consumatori finali industriali [1] sono rilevati e compilati secondo la seguente metodologia:

 

a) sono comunicati i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano energia elettrica per il loro uso interno;

 

b) sono presi in considerazione tutti gli impieghi industriali dell’energia elettrica;

 

c) i prezzi rilevati sono ordinati per fasce di consumo, definite con riferimento alla quantità minima e massima di energia elettrica consumata in un anno;

 

d) i prezzi sono rilevati due volte all’anno all’inizio di ogni semestre (gennaio e luglio) e si riferiscono ai prezzi medi pagati per l’energia elettrica dai consumatori finali industriali nel corso del semestre precedente. La prima comunicazione dei dati sui prezzi a Eurostat riguarda la situazione al 1 gennaio 2008;

 

e) i prezzi sono espressi in moneta nazionale per KWh;

 

f) i prezzi sono comprensivi di tutte le spese: tasse per l’uso della rete, più il prezzo dell’energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni, più altri eventuali oneri (affitto del contatore, canone fisso, costi connessi alla capacità, ecc.). Non è compresa nel prezzo la spesa del primo allacciamento;

 

g) i prezzi da comunicare sono i prezzi medi nazionali;

 

h) gli Stati membri approntano e applicano procedure efficienti per la compilazione dei dati rappresentativi in base alle seguenti regole:

 

- i prezzi sono prezzi medi ponderati, dove il fattore di ponderazione è rappresentato dalle quote di mercato detenute dalle imprese fornitrici. La media aritmetica è ammessa soltanto quando non sia possibile calcolare i prezzi ponderati. In entrambi i casi gli Stati membri assicurano che i dati raccolti si riferiscano ad una quota rappresentativa del mercato nazionale,

 

- le quote di mercato sono calcolate con riferimento alla quantità di energia elettrica fatturata dai fornitori ai consumatori finali industriali. Se possibile, queste quote di mercato sono calcolate separatamente per ciascuna categoria di consumatori. Le informazioni utilizzate per il calcolo dei prezzi medi ponderati sono gestite dagli Stati membri rispettando rigorosamente la riservatezza,

 

- per garantire la riservatezza, i dati sui prezzi sono comunicati soltanto se, nello Stato membro interessato, esistono almeno tre consumatori finali in ciascuna delle categorie di cui alla lettera j);

 

i) devono essere comunicati tre livelli di prezzo:

 

- i prezzi al netto di tutte le tasse e oneri,

 

- i prezzi al netto dell’IVA e di altre imposte recuperabili,

 

- i prezzi comprensivi di tutte le tasse, imposte e IVA;

 

j) sono rilevati i prezzi dell’energia elettrica per ciascuna delle seguenti categorie di consumatori finali industriali:

 

Consumatori finali industriali

Consumo annuo di energia elettrica (MWh)

 

 

 

 

Minimo

Massimo |

 

 

 

Fascia IA

| < 20 |

 

 

 

 

Fascia IB

20

< 500 |

 

 

 

Fascia IC

500

< 2000 |

 

 

 

Fascia ID

2000

< 20000 |

 

 

 

Fascia IE

20000

< 70000 |

 

 

 

Fascia IF

70000

≤ 150000 |

 

k) una volta ogni due anni vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sul sistema di compilazione e, in particolare: una descrizione dell’indagine e della sua portata (numero di imprese fornitrici presso le quali sono stati rilevati i prezzi, quota totale di mercato rappresentata, ecc.), nonché i criteri utilizzati per calcolare i prezzi medi ponderati e il consumo aggregato di ciascuna categoria. La prima comunicazione relativa al sistema di compilazione riguarderà la situazione al 1 gennaio 2008;

 

l) una volta all’anno vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sui principali fattori e caratteristiche medie che incidono sui prezzi comunicati per ciascuna categoria di consumatori.

 

Le suddette informazioni comprendono:

 

- i fattori di carico medi dei consumatori finali industriali di ciascuna fascia, da calcolarsi in base al volume totale delle forniture e della domanda massima media,

 

- una tabella indicante i limiti di tensione per paese,

 

- una descrizione dei canoni fissi, della spesa per l’affitto dei contatori e di qualsiasi altro onere rilevante a livello nazionale;

 

m) una volta all’anno devono essere comunicati, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, anche le tariffe, il metodo di calcolo e una descrizione delle tasse sulle vendite di energia elettrica ai consumatori finali industriali. La descrizione deve illustrare tutti gli oneri non fiscali che coprono i costi della rete e gli obblighi di servizio pubblico.

 

La descrizione delle tasse comprende tre sezioni chiaramente distinte:

 

- tasse, imposte, oneri, tasse parafiscali, diritti e altri oneri fiscali non indicati nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione "prezzi al netto di tasse, imposte e oneri",

 

- tasse, imposte, oneri indicati sulle fatture inviate ai consumatori finali industriali e considerate non rimborsabili. Tutti questi dati devono figurare nella sezione "prezzi al netto dell’IVA e di altre tasse e imposte recuperabili",

 

- l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre tasse e imposte recuperabili indicate nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione "prezzi comprensivi di tutte le tasse, imposte e IVA".

 

Segue una breve panoramica delle imposte, tasse, tasse parafiscali, corrispettivi, canoni e oneri vari:

 

- imposta sul valore aggiunto,

 

- diritti di concessione; in genere sono licenze o corrispettivi per l’occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altre apparecchiature per la distribuzione dell’energia elettrica,

 

- tasse e oneri ambientali; in genere sono finalizzati all’incentivazione di fonti di energia rinnovabili o della cogenerazione oppure mirano a penalizzare le emissioni di CO2, SO2 o emissioni di altra natura legate al cambiamento climatico,

 

- tasse per le ispezioni di impianti nucleari e altre ispezioni; spese per la disattivazione di centrali nucleari, ispezioni di controllo, ecc.,

 

- altre imposte, tasse e oneri legati al settore dell’energia, quali ad esempio, corrispettivi per obblighi di servizio pubblico, prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione, ecc.,

 

- altre imposte, tasse e oneri non legati al settore dell’energia: ad esempio, imposte nazionali, locali o regionali sul consumo di energia, tasse sulla distribuzione dell’energia elettrica, ecc.

 

Le imposte sul reddito, le imposte sulla proprietà immobiliare, le accise sui prodotti petroliferi e sui combustibili non destinati alla produzione di energia elettrica, le imposte sui carburanti per autotrazione, i pedaggi stradali, i diritti per licenze o concessioni per la radio e le telecomunicazioni, la pubblicità, i canoni per la concessione di licenze, le tasse sui rifiuti, ecc. non entrano in considerazione in questa sede e sono quindi esclusi da questo elenco poiché formano incontestabilmente parte dei costi operativi e si applicano anche ad altre attività economiche e industriali;

 

n) una volta all’anno viene comunicata a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, una suddivisione dei prezzi dell’energia elettrica nelle loro principali componenti basata sulla seguente metodologia:

 

il prezzo completo dell’energia per fascia di consumo può essere considerato come la somma dei prezzi "rete", dei prezzi "energia e approvvigionamento" (ossia, dalla produzione fino alla commercializzazione, esclusa la rete) e di tutte le tasse, imposte e altri oneri:

 

- il prezzo "rete" è dato dal rapporto fra le entrate correlate alle tariffe di trasmissione e di distribuzione e (se possibile) il corrispondente volume di KWh per fascia di consumo. Se non sono disponibili volumi di consumo distinti per fascia, si comunicheranno valori stimati,

 

- il prezzo "energia e approvvigionamento" è dato dal prezzo totale meno il prezzo "rete" meno tutte le tasse, imposte e altri oneri,

 

- tasse, imposte e oneri: per questa componente dei prezzi deve essere presentata un’ulteriore suddivisione:

 

- tasse, imposte e oneri sui prezzi "rete",

 

- tasse, imposte e oneri sui prezzi "energia e approvvigionamento",

 

- IVA e altre imposte o tasse recuperabili.

 

Nota: se vengono indicati separatamente servizi complementari, questi possono essere inclusi in una delle due componenti principali, come segue:

 

- il prezzo "rete" comprenderà i seguenti costi: tariffe per la trasmissione e la distribuzione, perdite di trasmissione e distribuzione, costi relativi alla rete, servizi post vendita, spese per manutenzione e affitto dei contatori,

 

- il prezzo "energia e approvvigionamento" comprenderà i seguenti costi: produzione, aggregazione, bilanciamento, costo dell’energia fornita, servizi alla clientela, gestione del servizio post-vendita e altri costi di approvvigionamento,

 

- altri costi specifici: rientrano in questa voce i costi che non sono né costi dell’energia e approvvigionamento né imposte o tasse. Laddove esistono, questi costi sono comunicati separatamente;

 

o) negli Stati membri in cui esiste un’unica società che effettua tutte le vendite ai clienti industriali, i dati possono essere comunicati da questa società. Negli Stati membri in cui operano più società le informazioni prescritte devono essere comunicate da un organismo statistico indipendente.

 

[1] I consumatori finali industriali possono comprendere altri consumatori non residenziali.

 

 

ALLEGATO III

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

 

(di cui all’articolo 10)

 

Direttiva 90/377/CEE del Consiglio (GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16)

 

Direttiva 93/87/CEE della Commissione (GU L 277 del 10.11.1993, pag. 32)

 

Atto di adesione del 1994, allegato I (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21)

 

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 12 A 3, lettere a) e b) (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)              limitatamente all’allegato I, punto 3

 

Direttiva 2006/108/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414) limitatamente al riferimento alla direttiva 90/377/CEE, articolo 1 e allegato, punto 1, lettere a) e b)

 

Decisione 2007/394/CE della Commissione (GU L 148 del 9.6.2007, pag. 11)

 

PARTE B

 

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

 

(di cui all’articolo 10)

 

Direttiva

Termine di attuazione |

 

 

90/377/CEE

30 luglio 1991 |

 

 

93/87/CEE

— |

 

 

2006/108/CE

1 gennaio 2007 |

 

 

ALLEGATO IV

 

Tavola di concordanza

 

Direttiva 90/377/CEE

Presente direttiva |

 

 

Art. 1

Art. 1 |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, prima frase

Art. 2, paragrafo 1, primo comma |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, seconda frase

Art. 2, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Art. 2, paragrafo 2

Art. 2, paragrafo 2 |

 

 

Art. 2, paragrafo 3, prima frase

Art. 2, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Art. 2, paragrafo 3, seconda frase

— |

 

 

Art. 2, paragrafo 3, terza frase

Art. 2, paragrafo 3, secondo comma |

 

 

Articoli 3, 4 e 5

Articoli 3, 4 e 5 |

 

 

Art. 6, prima frase

Art. 6, primo comma, prima frase |

 

 

Art. 6, primo comma, seconda frase |

 

 

Art. 6, seconda frase

Art. 6, secondo comma |

 

 

Art. 7, paragrafi 1 e 2

Art. 7 |

 

 

Art. 7, paragrafo 3

— |

 

 

Art. 8

Art. 8 |

 

 

Art. 9, primo comma

— |

 

 

Art. 9, secondo comma, prima frase

Art. 9, primo comma |

 

 

Art. 9, secondo comma, seconda frase

Art. 9, secondo comma |

 

 

Articoli 10 e 11 |

 

 

Art. 10

Art. 12 |

 

 

Allegati I e II

Allegati I e II |

 

 

Allegato III |

 

 

Allegato IV |