Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.4 tutela degli interessi economici |
Data: | 12/04/2006 |
Numero: | 592 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 7.4.77 - Regolamento 12 aprile 2006, n. 592.
Regolamento (CE) n. 592/2006 della Commissione recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
(G.U.U.E. 13 aprile 2006, n. L 104).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il periodo di quattro anni scade il 31 marzo 2006 e finora non è stata introdotta alcuna nuova normativa comunitaria relativa all’impiego dei rifiuti domestici. È pertanto opportuno mantenere l’autorizzazione all’impiego di rifiuti domestici compostati o fermentati nell’agricoltura biologica, alle attuali condizioni, ma senza limiti temporali.
(3) Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 2092/91.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2006.
ALLEGATO
Nella tabella riportata nella parte A dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 («Prodotti per la concimazione e l’ammendamento»), per il prodotto «Rifiuti domestici compostati o fermentati», sono soppresse le parole «Soltanto per un periodo che scade il 31 marzo 2006».