Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.4 tutela degli interessi economici |
Data: | 23/01/2006 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 7.4.76 - Direttiva 23 gennaio 2006, n. 8.
Direttiva n. 2006/8/CE della Commissione che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 24 gennaio 2006, n. L 19).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) I preparati composti da più di una sostanza classificata come cancerogena, mutagena e/o tossica per la riproduzione all’allegato I della
(2) Attualmente, nel caso di sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico (classificate come N) contrassegnate dalle frasi R50 o R50/53 si applicano limiti specifici di concentrazione per le sostanze elencate all’allegato I della
(3) Il 6 agosto 2001 la Commissione ha adottato la
(4) La terminologia utilizzata per descrivere i requisiti relativi all’imballaggio e all’etichettatura di cui all’allegato V della
(5) Gli allegati II, III e V della
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi istituito in base all’articolo 20 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli allegati II, III e V della
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 2007 al più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
La
1) L’allegato II è modificato come segue:
a) La tabella VI è sostituita dalla tabella seguente:
«Tabella VI
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato |
|
|
Categorie 1 e 2 |
Categoria 3 |
Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49 |
Concentrazione ≥ 0,1 % Cancerogeno R45, R49 obbligatorie, secondo il caso |
|
Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40 |
|
Concentrazione ≥ 1 % Cancerogeno R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45 (*)] |
Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46 |
Concentrazione ≥ 0,1 % Mutageno R46 obbligatoria |
|
Sostanze mutagene di categoria 3 con R68 |
|
Concentrazione ≥ 1 % Mutageno R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46) |
Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità) |
Concentrazione ≥ 0,5 % tossico per la riproduzione (fertilità) R60 obbligatoria |
|
Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 3 con R62 (fertilità) |
|
Concentrazione ≥ 5 % tossico per la riproduzione (fertilità) R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60) |
Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo) |
Concentrazione ≥ 0,5 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R61 obbligatoria |
|
Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 3 con R63 (sviluppo) |
|
Concentrazione ≥ 5 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61) |
(*) Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l’inalazione.»
b) La tabella VI A è sostituita dalla tabella seguente:
«Tabella VI A
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato |
|
|
Categorie 1 e 2 |
Categoria 3 |
Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49 |
Concentrazione ≥ 0,1 % Cancerogeno R45, R49 obbligatorie, secondo il caso |
|
Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40 |
|
Concentrazione ≥ 1 % cancerogeno R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45 (*)] |
Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46 |
Concentrazione ≥ 0,1 % Mutageno R46 obbligatoria |
|
Sostanze mutagene di categoria 3 con R68 |
|
Concentrazione ≥ 1 % mutageno R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46) |
Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità) |
Concentrazione ≥ 0,2 % tossico per la riproduzione (fertilità) R60 obbligatoria |
|
Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 3 con R62 (fertilità) |
|
Concentrazione ≥ 1 % tossico per la riproduzione (fertilità) R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60) |
Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo) |
Concentrazione ≥ 0,2 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R61 obbligatoria |
|
Sostanze “tossiche per la riproduzione” di categoria 3 con R63 (sviluppo) |
|
Concentrazione ≥ 1 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61) |
(*) Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l’inalazione.»
2) L’allegato III è modificato come segue:
a) Nella parte A, sezione b) 1) I), il punto 2 è cancellato;
b) Nella parte B, la tabella 1 è sostituita dalle tabelle seguenti:
«Tabella 1a
Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato |
||
|
N, R50-53 |
N, R51-53 |
R52-53 |
N, R50-53 |
Cfr. tabella 1b |
Cfr. tabella 1b |
Cfr. tabella 1b |
N, R51-53 |
|
Cn ≥ 25 % |
2,5 % ≤ Cn < 25% |
R52-53 |
|
|
Cn ≥ 25 % |
Per i preparati contenenti una sostanza classificata con N, R50-53, si applicano i limiti di concentrazione e la conseguente classificazione di cui alla tabella 1b.
Tabella 1b
Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico
Valore LC50 o EC50 [“L(E)C50”] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l) |
Classificazione del preparato |
||
|
N, R50-53 |
N, R51-53 |
R52-53 |
0,1 < L(E)C50 ≤1 |
Cn ≥ 25 % |
2,5 % ≤ Cn < 25 % |
0,25 % ≤ Cn < 2,5 % |
0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 |
Cn ≥ 2,5 % |
0,25 % ≤ Cn < 2,5 % |
0,025 % ≤ Cn < 0,25 % |
0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 |
Cn ≥ 0,25 % |
0,025 % ≤ Cn < 0,25 % |
0,0025 % ≤ Cn < 0,025 % |
0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 |
Cn ≥ 0,025 % |
0,0025 % ≤ Cn < 0,025 % |
0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 % |
0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001 |
Cn ≥ 0,0025 % |
0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 % |
0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 % |
Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).»
c) Nella parte B, la tabella 2 è sostituita dalla tabella seguente:
«Tabella 2
Tossicità acquatica acuta
Valore LC50 o EC50 [“L(E)C50”] della sostanza classificata come N, R50 o come N, R50-53 (mg/l) |
Classificazione del preparato N, R50 |
0,1 < L(E)C50 ≤1 |
Cn ≥ 25 % |
0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 |
Cn ≥ 2,5 % |
0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 |
Cn ≥ 0,25 % |
0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 |
Cn ≥ 0,025 % |
0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001 |
Cn ≥ 0,0025 % |
Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).»
d) Nella parte B, punto II, la tabella 5 è sostituita dalla tabella seguente:
«Tabella 5
Pericoloso per lo strato di ozono
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato N, R59 |
N con R59 |
Cn ≥ 0,1 %» |
3) L’allegato V è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO V
DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI L’ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI
A. Preparati classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7
1. Preparati venduti al pubblico
1.1. L’etichetta sull’imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della
1.2. Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull’imballaggio stesso, l’imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l’uso precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell’imballaggio vuoto.
2. Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione
L’etichetta sull’imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti nell’allegato VI della
3. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33: Pericolo di effetti cumulativi
Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R33, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato III della
4. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R64: Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno
Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R64, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato III della
B. Altri preparati indipendentemente dalla loro classificazione ai sensi degli articoli 5, 6 e 7
1. Preparati contenenti piombo
1.1. Pitture e vernici
L’etichettatura sull’imballaggio di pitture e vernici, il cui tenore in piombo determinato secondo la norma ISO 6503-1984 è superiore a 0,15 % (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato, deve recare le seguenti indicazioni:
“Contiene piombo. Da non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini”.
Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 ml, deve essere riportata la frase seguente:
“Attenzione! Contiene piombo”.
2. Preparati contenenti cianoacrilati
2.1. Adesivi
L’etichetta sull’imballaggio contenente direttamente colle a base di cianoacrilato deve riportare le seguenti indicazioni:
“Cianoacrilato
Pericolo
Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini”.
Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all’imballaggio.
3. Preparati contenenti isocianati
L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomeri, oligomeri, prepolimeri, ecc., tal quali o in miscuglio) deve riportare le seguenti indicazioni:
“Contiene isocianati.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante”.
4. Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio < = 700
L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio < = 700 deve riportare le seguenti indicazioni:
“Contiene resine epossidiche.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante”.
5. Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico
L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti più dell’1 % di cloro attivo deve riportare le seguenti indicazioni:
“Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)”.
6. Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere utilizzati per la brasatura e la saldatura
L’etichetta sull’imballaggio di tali preparati deve recare in forma leggibile ed indelebile le seguenti menzioni:
“Attenzione! Contiene cadmio.
Durante l’utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Rispettare le disposizioni di sicurezza”.
7. Preparati disponibili sotto forma di aerosol
Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, anche ai preparati disponibili sotto forma di aerosol si applicano le disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell’allegato della
8. Preparati contenenti sostanze non ancora completamente testate
Se un preparato contiene almeno una sostanza che, in base all’articolo 13, paragrafo 3, della
9. Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza sensibilizzante
L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % o in concentrazione pari o superiore a quella specificata in una nota specifica per la sostanza dall’allegato I della
“Contiene (nome della sostanza sensibilizzante): può provocare una reazione allergica”.
10. Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati
L’etichetta sull’imballaggio dei preparati liquidi che non presentano un punto d’infiammabilità o presentano un punto d’infiammabilità superiore a 55 °C e contengono un idrocarburo alogenato e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5 % deve recare, se del caso, la seguente indicazione:
“Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso” o “Può diventare infiammabile durante l’uso”.
11. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R67: L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
Se un preparato contiene una o più sostanze contrassegnate dalla frase R67, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come stabilito dall’allegato III della
— il preparato sia già classificato con le frasi R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26,
— il preparato sia in una confezione non superiore ai 125 ml.
12. Cementi e preparati di cemento
L’etichetta sull’imballaggio dei cementi e dei preparati di cemento contenenti più dello 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento deve recare l’indicazione:
“Contiene cromo VI. Può provocare una reazione allergica”
a meno che il preparato sia già classificato ed etichettato come sensibilizzante da una frase R43.
C. Preparati non classificati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 ma contenenti almeno una sostanza pericolosa
1. Preparati non destinati alla vendita al pubblico
L’etichetta sull’imballaggio dei preparati di cui al paragrafo 2, punto 1, lettera b), dell’articolo 14 deve recare l’indicazione seguente:
“Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali”.»