Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.4 tutela degli interessi economici |
Data: | 11/08/2005 |
Numero: | 1318 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 7.4.69 - Regolamento 11 agosto 2005, n. 1318.
Regolamento (CE) n. 1318/2005 della Commissione recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
(G.U.U.E. 12 agosto 2005, n. L 210).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Come previsto dalla procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, dal 2002 alcuni Stati membri hanno trasmesso le informazioni necessarie per inserire determinati prodotti nell’allegato II di detto regolamento.
(2) I fanghi industriali, che costituiscono un sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane, sono considerati essenziali per specifiche esigenze di ammendamento e di concimazione del terreno in alcuni Stati membri e privi di effetti nocivi sull’ambiente.
(3) L’idrossido di calcio si è rivelato essenziale nella lotta contro una micosi degli alberi da frutta in alcuni climi. Il controllo di tale micosi nella produzione biologica è difficile e necessita l’impiego di rame, riducibile con l’applicazione di idrossido di calcio.
(4) L’etilene figura già nella parte B dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 come sostanza tradizionalmente usata nell’agricoltura biologica. È opportuno completare le condizioni per l’uso di tale sostanza contemplandone l’applicazione, oltre che alle banane, anche ad altri frutti per la cui produzione essa risulta necessaria.
(5) L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 va modificato di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
1) Nella tabella della parte A «Prodotti per la concimazione e l’ammendamento del terreno», dopo la voce «Fanghi industriali provenienti da zuccherifici» è inserita la seguente voce:
Nome |
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l’uso |
«Fanghi industriali risultanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione |
Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane |
|
Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo» |
2) Nella parte B «Antiparassitari», il punto 1, «Prodotti fitosanitari», è modificato come segue:
a) Nella tabella IV «Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica», la voce «etilene» è sostituita dal seguente testo:
Nome |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso |
«(*) Etilene |
Sverdimento di banane, kiwi e cachi; induzione della fioritura dell’ananas |
|
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall’autorità di controllo» |
b) È inserita la seguente tabella:
«V. Altre sostanze
Nome |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso |
Idrossido di calcio |
Fungicida |
|
Solo in alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena» |