§ 7.4.68 - Regolamento 12 agosto 2005, n. 1336.
Regolamento (CE) n. 1336/2005 della Commissione recante modifica dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:12/08/2005
Numero:1336


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.68 - Regolamento 12 agosto 2005, n. 1336.

Regolamento (CE) n. 1336/2005 della Commissione recante modifica dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 13 agosto 2005, n. L 211).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l'articolo 13,

     considerando quanto segue:

      (1) Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2092/91 modificato dal regolamento (CE) n. 392/2004, il sistema di controllo previsto dall’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applica a tutte le attività svolte dagli operatori durante tutto il processo di produzione, preparazione e commercializzazione.

      (2) Perché siano debitamente incluse tutte le categorie di operatori di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, occorre estendere l’applicazione delle disposizioni generali contenute nell’allegato III di detto regolamento.

      (3) È opportuno che la frequenza dei controlli a campione sia in rapporto con i rischi di inosservanza del regolamento (CEE) n. 2092/91.

      (4) L’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere modificato di conseguenza.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue.

     1) Dopo il titolo, è inserito il testo seguente:

     «Le disposizioni generali contenute nel presente allegato si applicano a tutti gli operatori di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nella misura in cui dette disposizioni si riferiscono ad attività svolte dall’operatore di cui trattasi.

     Agli operatori che svolgono le attività menzionate nel titolo di ciascuna sezione si applicano, oltre alle disposizioni generali, anche le disposizioni specifiche corrispondenti.»

 

     2) Le disposizioni generali sono modificate come segue:

 

     a) i punti da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

     «3. Controllo iniziale

     La prima volta che si applica il regime di controllo, l'operatore responsabile è tenuto a redigere:

     — una descrizione completa dell'unità, degli stabilimenti e dell'attività,

     — una descrizione delle misure concrete che devono essere adottate a livello dell'unità, degli stabilimenti o dell'attività per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, in particolare dei requisiti descritti nel presente allegato,

     — le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la catena di produzione dell’operatore.

     Se del caso, la descrizione e le misure suddette possono rientrare nell’ambito di un sistema di qualità istituito dall’operatore.

     La descrizione e le misure pratiche suddette devono essere contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile.

     Nella dichiarazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore a:

     — effettuare le operazioni conformemente al disposto degli articoli 5, 6 e 6 bis e, se del caso, dell'articolo 11 del presente regolamento e/o del regolamento (CE) n. 223/2003,

     — accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9, e, se del caso, all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, e

     — accettare di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto per far sì che le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione.

     La dichiarazione di cui sopra deve essere verificata dall'organismo o dall'autorità di controllo, i quali compilano una relazione che indica le eventuali carenze o la mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

     L'operatore è tenuto a controfirmare la relazione e ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze constatate.

     4. Comunicazioni

     L'operatore responsabile deve notificare in tempo debito all'organismo o all'autorità di controllo qualsiasi cambiamento della descrizione o delle misure concrete di cui al punto 3 e delle misure del controllo iniziale previste dalle parti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato.

     5. Visite di controllo

     L’organismo o l’autorità di controllo effettuano almeno una volta all’anno un controllo fisico completo di tutti gli operatori. L'organismo o l'autorità di controllo può prelevare campioni per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento o per individuare tecniche di produzione non conformi al presente regolamento. Possono essere inoltre prelevati e analizzati campioni per scoprire eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati. Tuttavia tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo o dal suo rappresentante.

     Inoltre, l'organismo o l'autorità di controllo eseguono visite di controllo a campione, con o senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 223/2003, tenendo conto almeno dei risultati dei precedenti controlli, della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti.

     6. Documenti contabili

     L'unità o gli stabilimenti di produzione devono tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore e all'organismo o all'autorità di controllo di identificare:

     — il fornitore o, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti,

     — la natura e la quantità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1, che sono stati loro consegnati e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, indicando la destinazione data a tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti per animali,

     — la natura e la quantità dei prodotti di cui all’articolo 1, immagazzinati negli stabilimenti,

     — la natura, la quantità, i destinatari e, se differenti da questi ultimi, gli acquirenti, diversi dai consumatori finali, dei prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato l'unità o gli stabilimenti o i magazzini del primo destinatario,

     — nel caso di operatori che non si occupano del magazzinaggio o della movimentazione fisica di tali prodotti, la natura e la quantità dei prodotti di cui all’articolo 1 acquistati o venduti e i fornitori o, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti o, se diversi da questi ultimi, i destinatari.

     La documentazione contabile deve includere anche i risultati della verifica al momento del ricevimento dei prodotti e qualsiasi altra informazione richiesta dall’organismo o dall’autorità di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni.

     I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi.

     Nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.»;

 

     b) il titolo del punto 7 è sostituito dal testo seguente:

     «7. Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità»;

 

     c) dopo il punto 7, è inserito il seguente punto 7 bis:

     «7 bis. Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori

     Al ricevimento di prodotti contemplati all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui al punto 7. L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui al punto 7 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui al punto 6.»;

 

     d) il punto 8 è sostituito dal testo seguente:

     «8. Magazzinaggio dei prodotti

     Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti devono essere gestite in modo tale da garantire l'identificazione delle partite ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle disposizioni del presente regolamento. I prodotti di cui all’articolo 1 devono essere chiaramente identificabili in qualsiasi momento.»

 

     3) Le disposizioni specifiche sono modificate come segue:

 

     a) nella parte A, è soppresso il sesto comma;

 

     b) la parte B è sostituita dalla seguente:

     «B. Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e animali

     La presente parte si applica a tutte le unità coinvolte nella preparazione, quale definita all'articolo 4, punto 3, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto proprio o per conto di un altro operatore e, in particolare alle seguenti unità:

     — unità incaricate dell'imballaggio e/o del reimballaggio dei prodotti in questione,

     — unità incaricate dell'etichettatura e/o della rietichettatura dei prodotti in questione.

     1. Controllo iniziale

     La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve riferirsi alle installazioni utilizzate per il ricevimento, la trasformazione, l'imballaggio, l'etichettatura e il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni, nonché alle procedure di trasporto dei prodotti.

     2. Unità di preparazione che trattano anche prodotti non ottenuti con metodo di produzione biologico

     Quando nell'unità sono anche preparati, condizionati o immagazzinati prodotti che non sono previsti all'articolo 1:

     — l'unità deve disporre di zone separate, fisicamente o nel tempo, all'interno dei locali di magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 1, prima e dopo le operazioni,

     — le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti che non rientrano nell'articolo 1,

     — qualora dette operazioni non vengano eseguite regolarmente o in date fisse, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo o l'autorità di controllo,

     — devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non ottenuti conformemente alle norme previste dal presente regolamento,

     — le operazioni eseguite sui prodotti conformemente alle norme previste dal presente regolamento devono essere svolte soltanto dopo una pulizia degli impianti di produzione. L'efficacia delle misure di pulizia deve essere verificata e registrata.

     3. Condizionamento e trasporto dei prodotti nelle unità di preparazione

     Il latte, le uova e i prodotti a base di uova ottenuti dall'agricoltura biologica sono raccolti separatamente dai prodotti non ottenuti in conformità del presente regolamento. In deroga a tale disposizione e con l'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo, la raccolta può avvenire simultaneamente soltanto se sono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non ottenuti in conformità del presente regolamento e per garantire l'identificazione dei prodotti ottenuti in conformità del presente regolamento. L'operatore mantiene a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora del ricevimento dei prodotti.»;

 

     c) nella sezione E, è soppresso il punto 6.