§ 7.4.66 – Regolamento 19 agosto 2004, n. 1481.
Regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:19/08/2004
Numero:1481


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.66 – Regolamento 19 agosto 2004, n. 1481.

Regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

(G.U.U.E. 20 agosto 2004, n. L 272).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l’articolo 13, secondo e terzo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) Con l’adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, le indicazioni tipografiche per la riproduzione del logo comunitario riportate nel manuale grafico incluso nell'allegato V, parte B.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 non sono più adeguate in quanto non prevedono tutti i caratteri e gli accenti necessari per tutte le lingue ufficiali. Occorre pertanto inserire nel manuale grafico altri caratteri tipografici.

     (2) L’allegato VI, sezione C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 enumera gli ingredienti di origine agricola che non sono stati ottenuti con metodi biologici, ma che possono essere utilizzati nella preparazione di derrate alimentari, conformemente al disposto dell’articolo 5 del medesimo regolamento, purché sia stato dimostrato che all’interno della Comunità non si disponga in quantità sufficiente di questi ingredienti, ottenuti con metodi biologici.

     (3) Una volta appurato che gli involucri animali ottenuti con metodi biologici non erano disponibili in quantità sufficienti nella Comunità, l’allegato VI, sezione C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione in modo da includere gli involucri animali nell’elenco degli ingredienti di origine agricola per un periodo transitorio che scadeva il 1° aprile 2004.

     (4) Sembra, tuttavia, che la disponibilità di involucri animali ottenuti con metodi biologici permanga tuttora molto limitata ed è improbabile che quantità sufficienti possano essere disponibili in futuro. È pertanto necessario consentire l'utilizzo di involucri animali che non sono ottenuti con metodi biologici senza alcuna limitazione temporale.

     (5) Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91 di conseguenza.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

     1) Nell’allegato V, parte B.4, il testo del punto 2.4 (Tipografia) è sostituito dal seguente:

     «Il carattere utilizzato per la scritta è il Frutiger o Myriad bold condensed (maiuscolo). La dimensione delle lettere della scritta sarà ridotta secondo le norme di cui al punto 2.6.».

     2) Nell’allegato VI, sezione C, punto C.3, alla voce «involucri animali», la frase «soltanto fino al 1° aprile 2004» è soppressa.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.