§ 7.4.50 - Regolamento 26 giugno 2002, n. 1113.
Regolamento (CE) n. 1113 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:26/06/2002
Numero:1113


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1788/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 7.4.50 - Regolamento 26 giugno 2002, n. 1113.

Regolamento (CE) n. 1113 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.

(G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione stabilisce un nuovo certificato di controllo per i prodotti importati che sostituisce il certificato di cui al regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione e prevede che il nuovo certificato sarà utilizzato a decorrere dal 1° luglio 2002 per i prodotti importati secondo le procedure di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (2) Tuttavia, in vista del 1° luglio 2002, più Stati membri hanno riscontrato una serie di difficoltà tecniche ed hanno manifestato dubbi quanto all'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2001. Per una questione di trasparenza e per evitare confusione, questi problemi vanno risolti prima di utilizzare il nuovo certificato.

     (3) È pertanto auspicabile posporre la data a decorrere dalla quale sarà utilizzato il nuovo certificato di cui al regolamento (CE) n. 1788/2001.

     (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1788/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 8, la data del "1° luglio 2002" è sostituita dal (Omissis).

     2) All'articolo 9, la data del "1° luglio 2002" è sostituita dal (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.