| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 7. consumatori | 
| Capitolo: | 7.3 tutela della salute | 
| Data: | 19/01/2005 | 
| Numero: | 78 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 7.3.213 – Regolamento 19 gennaio 2005, n. 78.
Regolamento (CE) n. 78/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 20 gennaio 2005, n. L 16).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
dopo consultazione del comitato scientifico per l’alimentazione umana e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
     (1) Il 
     (2) Al fine di tutelare la sanità pubblica, è essenziale che il tenore dei contaminanti non comporti rischi sanitari. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA = as low as reasonably achievable) sulla base di pratiche corrette di manifattura, di coltivazione e di pesca. Sulla scorta di nuove informazioni sull’ottenibilità di tenori massimi in talune specie acquatiche, occorre sottoporre a revisione le relative disposizioni dell’allegato I del 
     (3) Il 
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
     L’allegato I del 
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
(Omissis)