Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 29/01/2004 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 7.3.190 – Direttiva 29 gennaio 2004, n. 13.
Direttiva n. 2004/13/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 gennaio 2004, n. L 27).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
dopo avere consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La direttiva prevede che l'uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.
(3) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha richiesto dati tossicologici che consentano di valutare il BADGE entro termini specifici. Il comitato ha altresì richiesto che vengano presentati nuovi dati tossicologici per valutare la cancerogenicità potenziale dei derivati clorurati che erano inclusi nella restrizione quantitativa da applicarsi alla migrazione del BADGE di cui all'allegato I della
(4) Il 4 dicembre 2002, il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha posto in evidenza i risultati negativi sulla cancerogenicità potenziale dei derivati clorurati di BADGE e il basso livello di esposizione del consumatore europeo al BADGE quale conseguenza della notevole riduzione del contenuto del BADGE riscontrato negli alimenti inscatolati nel corso delle ultime indagini svolte dagli Stati membri e dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. Si ritiene pertanto lecito prorogare di un anno l'autorizzazione temporanea per il BADGE, in attesa che siano forniti nuovi dati tossicologici da sottoporre alla valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
(5) La
(6) La
(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La
1) nell'articolo 2, paragrafo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005»;
2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. Gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano ai materiali e agli oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), che sono posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003.
Detti materiali e oggetti possono essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi. Pur tuttavia, la data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 non osta alle prescrizioni della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 29 gennaio 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e quelle della direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.