§ 7.3.140 - Decisione 27 novembre 2001, n. 832.
Decisione n. 2001/832/CE della Commissione che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:27/11/2001
Numero:832


Sommario
Art. 1.      Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 017 e dei relativi criteri ecologici [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 7.3.140 - Decisione 27 novembre 2001, n. 832.

Decisione n. 2001/832/CE della Commissione che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 310).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare gli articoli 4 e 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.

     (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta di proroga, revoca o revisione.

     (3) Con la decisione 1999/179/CE, la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature, che in conformità dell'articolo 3, scadono il 28 febbraio 2002.

     (4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non si ritenga necessaria una revisione della decisione 1999/179/CE.

     (5) Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/CE va pertanto essere prorogato.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 017 e dei relativi criteri ecologici specifici è prorogato fino al 31 agosto 2003.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.