Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 27/11/2001 |
Numero: | 832 |
Sommario |
Art. 1. Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 017 e dei relativi criteri ecologici [...] |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 7.3.140 - Decisione 27 novembre 2001, n. 832.
Decisione n. 2001/832/CE della Commissione che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 310).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'articolo 4 del
(3) Con la
(4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non si ritenga necessaria una revisione della
(5) Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del
ha adottato la presente decisione:
Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.