§ 7.3.11 - Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3954.
Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:22/12/1987
Numero:3954


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, che possono essere [...]
Art. 2.      1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema comunitario per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla convenzione dell'AIEA [...]
Art. 3.      1. Previe consultazioni con esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o [...]
Art. 4.      Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi dell'articolo 3 è limitato. Detto periodo può essere rivisto su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione [...]
Art. 5.      1. Per assicurarsi che i livelli massimi ammissibili stabiliti nell'allegato tengano conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, la Commissione procede, di quando in quando, alla [...]
Art. 6.      1. Non sono immessi sul mercato i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili, fissati in un regolamento adottato in conformità degli articoli 2 e [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 7.3.11 - Regolamento 22 dicembre 1987, n. 3954.

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva.

(G.U.C.E. 30 dicembre 1987, n. L 371).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

     2. Ai fini del presente regolamento, per «prodotti alimentari» si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana sia direttamente sia dopo trasformazione, e per «alimenti per animali» si intendono i prodotti destinati alla sola alimentazione animale.

 

     Art. 2.

     1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema comunitario per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili.

     2. Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato e non supera tre mesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

 

     Art. 3.

     1. Previe consultazioni con esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese dall'adozione di quest'ultimo.

     2. Nel presentare la proposta di regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile tenendo conto dell'aspetto della protezione della salute pubblica nonché dei fattori economici e sociali.

     3. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, una decisione sulla proposta di regolamento di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il termine stabilito nell'articolo 2, paragrafo 2.

     4. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, i livelli stabiliti nell'allegato I continuano ad applicarsi fino a che il Consiglio prenda una decisione o fino a che la Commissione ritiri la propria proposta poiché non sussistono più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

 

     Art. 4.

     Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi dell'articolo 3 è limitato. Detto periodo può essere rivisto su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 3.

 

     Art. 5.

     1. Per assicurarsi che i livelli massimi ammissibili stabiliti nell'allegato tengano conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, la Commissione procede, di quando in quando, alla consultazione di esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31.

     2. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato possono essere rivisti o completati su proposta della Commissione al Consiglio secondo la procedura definita all'articolo 31 del trattato.

 

     Art. 6.

     1. Non sono immessi sul mercato i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili, fissati in un regolamento adottato in conformità degli articoli 2 e 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale della Comunità, di una procedura doganale diversa da quella del transito.

     2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

 

     Art. 7. [1]

     Le modalità di applicazione del presente regolamento, un elenco dei prodotti alimentari secondari con i livelli massimi ad essi applicabili nonché i livelli massimi per gli alimenti per animali sono adottati in conformità della procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 che si applica per analogia. A tal fine è istituito un comitato ad hoc.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

ALLEGATO [2]

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI PER I PRODOTTI

ALIMENTARI E GLI ALIMENTI PER ANIMALI

(Omissis)

 

_____________________

    (1) Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (Euratom) n. 2218/89.

    (2) Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (Euratom) n. 2218/89.

 

 


(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (Euratom) n. 2218/89.


(2) Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (Euratom) n. 2218/89.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (Euratom) n. 2218/89.

[2] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (Euratom) n. 2218/89.